ROMA
REGOLAMENTO COMUNALE DI ROMA PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE
1. Oggetto
2. Definizione del servizio
3. Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea
4. Determinazione del numero e tipo dei veicoli
5. Titolo per l’ esercizio dei servizi
6. Forme giurudiche di esercizio dei servizi
7. Collaborazione familiare
8. Ambiti operativi territoriali
9. Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
10. Concorso per l’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
11. Contenuti del bando di concorso
12. Presentazione delle domande
13. Commissione di concorso
14. Validità della graduatoria
15. Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
16. Inizio del servizio
17. Validità delle licenze e dele autorizzazioni
18. Trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni
19. Sostituzione alla guida
20. Caratteristiche dei veicoli
21. Caratteritiche specifiche delle autovetture adibite al servizio taxi
22. Caratteritiche specifiche delle autovetture adibite al servizio n.c.c.
23. Tassametro per il servizio taxi
24. Pubblicità sullle autovetture
25. Controllo dei veicoli
26. Veicoli di riserva
27. Stazionamento taxi
28. Stazionamento per lo svolgimento del servizio n.c.c.
29. Trasporto soggetti portatori di handicap
30. Tariffe
31. Regolamentazione del servizio
32. Commissione consultiva
33. Sanzioni
34. Revoca della licenza e dell’ autorizzazione
35. Decadenza della licenza e dell’ autorizzazione
36. Conseguenze della sospensione, revoca o decadenza
37. Vigilanza e controllo
37 bis. Rapporto sul monitoraggio
CAPO II
38. Vetture pubbliche da piazza a trazione animale
39. Principi distinitivi per la trazione animale
40. Razze di cavalli idonee per il trasporto pubblico
41. Abilitazione del cavallo
42. Caratteristiche della vettura
43. Revoca della licenza
CAPO III
44. Codice di comportamento
45. Carta dei servizi
46. Formazione e aggiornamento
47. Norma transitoria
Art. 1
Oggetto
Il presente Regolamento disciplina l’esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea: servizi di Taxi con autovettura, servizi di noleggio con conducente di autovettura, natante e veicoli a trazione animale di genere equino.
Art. 2
Definizione del servizio
1. I servizi Taxi e N.C.C. - definiti dagli artt.1, 2, 3 della L. 15 Gennaio 1992, n. 21 - provvedono al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori ad otto svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
Art. 3
Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea
Le autovetture in servizio taxi e noleggio possono essere impiegate per l’espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea nei modi stabiliti dall’ Amministrazione Comunale secondo quanto previsto dall’ art. 14, commi 4 e 5 del Dlgs. 19 Novembre 1997 n. 422.
Art. 4
Determinazione del numero e tipo dei veicoli
1. Il numero e il tipo delle autovetture, dei natanti e delle vetture a trazione animale da adibire al servizio taxi ed al servizio di noleggio con conducente è stabilito secondo i criteri di cui al successivo comma 2 dalla Giunta Comunale sentita la Commissione Consultiva prevista all’ art. 32 del presente Regolamento.
2. Il numero delle licenze e delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva, tenendo conto del rapporto tra numero di taxi e residenti, dei flussi turistici e dei fattori che possono modificare la domanda stessa.
3. La Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva, stabilisce la percentuale minima di vetture, rispetto al totale, da destinare al trasporto di portatori di handicap ed il contributo finanziario per l’ attrezzatura del veicolo.
Art. 5
Titolo per l’esercizio dei servizi
1. L’ esercizio dei servizi di Taxi e N.C.C. è subordinato al rilascio, rispettivamente, di apposita licenza o autorizzazione a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le Camere di Commercio I.A.A.
2. Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della Legge 15 Gennaio 1992,n. 21 e dal presente regolamento.
3. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall’ art. 8, comma 2, della Legge 15 Gennaio 1992, n. 21.
Art. 6
Forme giurudiche di esercizio dei servizi
1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l’ esercizio del servizio Taxi o N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall’art. 7 della Legge 15 gennaio 1992, n.21.
2. E’ consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi previsti all’art. 7, comma 1 della Legge 21/92, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento agli organismi collettivi dà diritto alla gestione economica dell’attività autorizzata da parte dello stesso organismo, senza che ciò comporti modifica dell'intestazione dei titoli e senza alcun provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione Comunale.
Art. 7
Collaborazione familiare
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 230 bis del Codice Civile, i titolari di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti.
2. Gli interessati debbono trasmettere all’Ufficio Comunale competente l’elenco dei familiari collaboratori indicando per ognuno i dati anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo di conducenti presso la Camera di C.I.A.A.. L’elenco deve essere allegato alla licenza in copia.
Art. 8
Ambiti operativi territoriali
1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i Regolamenti degli stessi lo consentano.
2. Per il servizio Taxi il prelevamento dell'utente oppure l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza, fermo restando che oltre tale ambito territoriale la corsa è facoltativa.
3. Per il servizio N.C.C. il prelevamento dell'utente oppure l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione, nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 11)commi 3 e 4 della legge 21/92.
Art.9
Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all’ esercizio del servizio Taxi o N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritti al ruolo dei conducenti istituito presso la Camera del Commercio I.A.A. o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all’Unione Europea. Tale iscrizione sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertato dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo ( art. 6, comma 3, L. 21/92);
b) essere proprietario o comunque possedere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza o l’autorizzazione di esercizio;
c) non aver trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;
d) non essere titolari di licenza taxi o N.C.C. rilasciata da altro Comune fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni previsto dall’art. 8 L. 21/91.
2. Per l’ esercizio delle N.C.C, è richiesta inoltre la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio.
L’idoneità della rimessa, se destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente a tale destinazione d’uso. Qualora la rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l’idoneità è accertata anche in merito all’osservanza delle disposizioni antincendio, igienico - sanitarie, edilizie e di quanto altro prescritto dalla normativa al riguardo.
3. In ogni caso il responsabile del procedimento, individuato ai sensi del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d’ufficio, a chiedere rilascio di dichiarazioni e ordinarie esibizioni documentali, per verificare il possesso dei requisiti per il rilascio della licenza o autorizzazione indicati nel presente articolo.
Art. 10
Concorso per l’ assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
1. Le licenze per l’esercizio Taxi e le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso.
2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici dei servizi, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l’ esistenza di valida graduatoria.
3. L’indizione del concorso, di competenza della Giunta Comunale, avviene entro 150 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente.
Art. 11
Contenuti del bando di concorso
Il bando di pubblico concorso deve indicare:
a) il numero delle licenze o autorizzazioni da rilasciare;
b) i requisiti per l’ammissione al concorso;
c) i requisiti per il rilascio del titolo;
d) il termine di presentazione della domanda, le modalità dell’invio e gli eventuali documenti da presentare;
e) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria - oltre a quelli già previsti dall’art. 8 comma 4 della Legge 21/92 - ed il relativo punteggio;
f) il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
g) il rinvio delle norme del presente Regolamento relative a validità e utilizzo della graduatoria;
h) eventuali materie d'esame.
Art. 12
Presentazione delle domande
1. Le domande per la partecipazione al concorso per l’assegnazione della licenza di Taxi e dell’autorizzazione per N.C.C. debbono essere presentate al Sindaco, in carta semplice. Nella domanda devono essere indicate le generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.
2. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi della legge 4 Gennaio 1968, n. 15, di essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 9 comma 1, lettere a) - c) - d) del presente Regolamento.
3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell’art. 3 della Legge 4 Gennaio 1968 n.15, viene richiesta all’interessato o acquisita d’ufficio prima del rilascio della licenza o dell’autorizzazione.
4. L’ufficio competente valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l’elenco dei candidati ammessi e degli esclusi che viene approvato con determinazione del dirigente preposto all’ufficio.
Art. 13
Commissione di concorso
1. Con provvedimento della Giunta Comunale è nominata una Commissione di concorso di 3 membri, trai quali il Direttore del Dipartimento competente, o suo delegato, con funzioni di Presidente e due esperti del settore.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla VII.
2. La Commissione opera come collegio perfetto.
3. La Commissione redige la graduatoria dei candidati ammessi e la trasmette alla Giunta Comunale per l’ approvazione.
Art. 14
Validità della graduatoria
1. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.
2. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.
Art. 15.
Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
1. Entro 10 gg. dall’esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l’Ufficio competente dà formale comunicazione ai candidati dell’esito del concorso assegnando agli interessati un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, fatte salve cause di forza maggiore.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione le licenze e le autorizzazioni sono attribuite con Determinazione Dirigenziale ai candidati in possesso dei requisiti di legge e di regolamento.
Art. 16
Inizio del servizio
1. Il titolare di licenza o di autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare il servizio o far iniziare il servizio entro 40 giorni dalla notofica del provvedimento di attribuzione.
2. Detto termine potrà essere prorogato con Determinazione Dirigenziale per causa di forza maggiore, debitamente documentata, limitatamente al perdurare di tale causa.
3. Prima dell’inizio del servizio l’ assegnatario deve provvedere all’installazione del tassametro con relativo sigillo.
Art. 17
Validità della licenza e delle autorizzazioni
1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte a vidimazione quinquennale presso il competente Ufficio Comunale.
2. La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle leggi e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l’esercizio della professione.
Art. 18
Trasferibilità della licenza e dell’autorizzazione
1. La licenza e l’ autorizzazione fanno parte della dotazione di impianto d’azienda e sono trasferibili ad altro soggetto abilitato all’esercizio della professione.
2. Per atto fra vivi : il trasferimento è concesso dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da quest’ultimo designata - oltre che nei casi previsti dall’art. 9 comma 1 della L. 21/92 - anche in seguito a cancellazione dal ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio I.A.A..
2.1 Il trasferimento deve essere richiesto entro 30 gg. dalla comunicazione dell’avvenuta cancellazione dal ruolo dei conducenti. Il mancato rispetto del termine comporta la revoca del titolo.
2.2 La inabilità permanente o l’inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato dall’ufficio del medico legale presso la A.S.L. di appartenenza.
3. A seguito di morte del titolare, gli eredi devono comunicare all’ufficio Comunale competente il decesso entro un mese dal verificarsi dell’evento.
3.1 Il trasferimento del titolo è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività - in tal caso si rende necessaria la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività, da parte di tutti gli aventi diritto, a meno che esista uno specifico testamento - o ad un terzo - designato da tali eredi - nel termine perentorio di due anni dal decesso.
3.2 Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto.
3.3 Qualora il trasferimento non si perfezioni nell’arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso.
3.4 Gli eredi minori e coloro che non abbiano ancora raggiunto l’età di legge per ottenere il certificato di abilitazione professionale ( C.A.P.) possono farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti prescritti non oltre il termine ultimo di 12 mesi dal raggiungimento di tale età.
3.5 Ogni determinazione relativa ad eredi minori del titolare deceduto deve uniformarsi alla decisione del Giudice Tutelare.
http://www.unicataxi.cgil.it/roma/regolamento.html