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Art. 24.
(Modifiche all’articolo 201 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, in materia di notificazione
delle violazioni)
1. Al comma 1 dell’articolo 201 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole: «entro centocinquanta
giorni» sono sostituite, ovunque ricorrono,
dalle seguenti: «entro novanta giorni»;
b) dopo il quarto periodo e` inserito il
seguente: «Quando la violazione sia stata
contestata immediatamente al trasgressore,
il verbale deve essere notificato ad uno dei
soggetti individuati ai sensi dell’articolo
196 entro il termine di cento giorni dall’accertamento
della violazione».
2. Le disposizioni dell’articolo 201 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da
ultimo modificato dal comma 1 del presente
articolo, si applicano alle violazioni commesse
dopo la data di entrata in vigore della
presente legge.