Mi ha avvisato stamane un mio amico ,sembra sia alle soglie il varo del nuovo codice della strada per le due ruote ch eprevede abbigliamento tecnico obbligatorio come da descrizione sotto riportata:
Cambia il codice della strada per i motociclisti...assurdo
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La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge n° 1720, riguardante alcune modifiche del Codice della Strada, che potrebbe sconvolgere il mondo dei motociclisti.
La Camerà dovrà ancora riapprovarlo e poi passerà al Presidente della Repubblica per l’approvazione definitiva. Questo disegno di legge aggiunge all’obbligo dell’uso del casco anche l’obbligo di indossare abbigliamento tecnico quando si è su due ruote.
Per i veicoli oltre i 125 cc, diventerebbe obbligatorio l'uso di giacca tecnica e guanti, oltre al casco integrale, con moto tra i 25 e i 52 Kw bisogna avere il paraschiena integrato nella giacca mentre, sopra i 52 Kw, c’è l’obbligo della tuta o di giacca con paraschiena e pantaloni tecnici con protezioni.
Forse questo disegno di legge sembra un pò troppo esagerato, va bene proteggersi ma così forse è un pò troppo.
E per chiva lavora in città e usa la moto cosa deve fare metersi tutto l'abbigliamento idoneo per andare in ufficio?
Sicuramente se ne vedrebbero delle belle.
Art. 171 - (Dotazione di sicurezza per la conduzione di veicoli a due ruote)
1. Durante la marcia, ai conducenti, e agli eventuali passeggeri, di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare indumenti e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo di tipo omologato, in conformità con i regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) per i veicoli fino a 11 Kw è obbligatorio l'utilizzo del casco intergrale;
b) per i veicoli da 11 Kw a 25 Kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani, e di giacca tecnica con protezioni per spalle e gomiti;
c) per i veicoli da 25 Kw a 52 Kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani, e di giacca tecnica con paraschiena integrale e con protezioni per spalle e gomiti;
d) per i veicoli oltre 52 kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani e di una tuta tecnica o di una giacca tecnica con paraschiena integrale e con protezioni per spalle e gomiti e di pantaloni tecnici con protezioni per fianchi e ginocchia.
3. Sono esenti dagli obblighi di cui al comma 2, i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motoveicoli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299. Quando il mancato uso degli indumenti e del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
5. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza indumenti e caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119.
6. Gli indumenti e i caschi di cui al comma 5, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».