Personalmente sono in forte disaccordo, in quanto l'elemento di prova deve rispettare gli aspetti sostanziali.
(Cass. Civ. del 17 novembre 2009, n. 24245)
Valida la multa fatta a un automobilista per eccesso di velocità anche se lo scontrino del telelaser riporta un orario diverso rispetto a quello indicato nel verbale. ?Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24245 del 17 novembre 2009, ha chiarito che l’unico rimedio a disposizione del cittadino è quello di presentare querela di falso per contestare il verbale e che la correzione a mano dell’orario sullo scontrino del telelaser può essere sufficiente. ?In particolare ha motivato la seconda sezione civile, “l'attestazione del verbale circa l'attività di rilevazione eseguita quel giorno e a quell'ora con il conforto di apparecchiatura elettronica, che aveva individuato il veicolo e la targa, poteva essere contestata dal trasgressore solo mediante querela di falso”. Non solo. “A sostegno della querela potevano essere addotti, quali elementi di valutazione, le discordanze con l'indicazione automatica dell'apparecchiatura, provocando nella sede processuale propria, ove ritenuto rilevante dall'autorità giudiziaria procedente, una verifica istruttoria sulle circostanze dell'accertamento, della correzione e sull'eventuale contestazione immediata, che avrebbe escluso ogni dubbio circa l'effettività del momento in cui era avvenuta la violazione contestata. È infatti il verbale l'atto di contestazione della violazione che attesta l'attività svolta e contro cui deve rivolgersi - con gli strumenti di legge l'attività difensiva del trasgressore, mentre lo scontrino è solo un elemento di riscontro dell'attività svolta, le cui risultanze possono essere recepite nel verbale o pedissequamente o previa correzione di quanto direttamente attestato dagli agenti verbalizzanti sulla base della loro diretta conoscenza”. ??