Non sono finite le novità introdotte dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, entrata in vigore lo scorso 8 agosto, che si scoprono giorno per giorno, man mano che le nuove disposizioni trovano pratica attuazione
Tra le tantissime modifiche apportate, una riguarda l'articolo 104 delle "Norme di attuazione e transitorie del codice di procedura penale" che, secondo l'articolo 2, comma 9 della citata legge 94/2009, è stato così sostituito:
<< Art. 104. - (Esecuzione del sequestro preventivo). - 1. Il sequestro preventivo è eseguito:
a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; ...>>.
La novità che qui interessa è data proprio dalla seconda parte della lett. b) la quale, con riferimento ai veicoli, in quanto beni registrati (non interessano qui i ciclomotori), richiede che l'esecuzione del sequestro preventivo vada eseguita mediante trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici, quindi al PRA, e quindi elide la sottrazione materiale del bene al detentore, come invece avveniva nella pratica quotidiana sino all'entrata in vigore della nuova legge 94/2009, quando si accertava uno dei reati di cui agli artt. 186, comma 2 lett. c), 187 e 116, comma 13, con riferimento alla reiterazione della contravvenzione, del Codice della Strada.
Per questo, la Procura della Repubblica di Genova, al fine di regolare uniformemente l'intervento della Polizia Giudiziaria, ha impartito le disposizioni, trascritte nell'allegata direttiva, dalla quale emerge che di norma, l'ufficiale di P.G. che ha eseguito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per i tre reati previsti dal Codice della Strada, deve inoltrare al PRA locale o fuori provincia, Il veicolo, pertanto, rimarrà nella disponibilità del trasgressore, che comunque non potrà proseguire nella guida ove sia trovato in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ovvero senza aver conseguito la patente di guida ed avendo reiterato questo reato. Il veicolo potrà essere affidato ad altro soggetto indicato dal trasgressore o, in mancanza, fatto prelevare e custodire presso un apposito deposito a spese del trasgressore, ovvero lasciato in sosta in luogo sicuro.
Una disposizione certamente finalizzata a limitare al massimo le spese di trasporto e custodia a carico dell'erario, ma che indubbiamente consentirà a chi è dedito alla commissione di questi reati di poterli reiterare sempre con lo stesso veicolo.
Non potrà essere venduto, ma cosa confischerà l'erario ove il trasgressore, per il suo stato psicofisico alterato dovesse incorrere in un incidente stradale?