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Autore Topic: REVISIONE PER MEZZI PRE 76  (Letto 11226 volte)

MICHELE

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REVISIONE PER MEZZI PRE 76
« il: 22 Settembre 2009, 15:19:34 »

Ho sentito delle voci e anche letto qualcosa che per chi ha un mezzo immatricolato precedentemente all'anno 1976 ed e' in possesso del libretto di circolazione quello a pagine, le prossime revisioni le dovra'fare direttamente in motorizzazione.Ne sapete qualcosa? :BangHead:
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Re: REVISIONE PER MEZZI PRE 76
« Risposta #1 il: 22 Settembre 2009, 15:34:44 »

Ho sentito delle voci e anche letto qualcosa che per chi ha un mezzo immatricolato precedentemente all'anno 1976 ed e' in possesso del libretto di circolazione quello a pagine, le prossime revisioni le dovra'fare direttamente in motorizzazione.Ne sapete qualcosa? :BangHead:

Non mi risulta.
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Re: REVISIONE PER MEZZI PRE 76
« Risposta #2 il: 22 Settembre 2009, 15:46:08 »

Art. 80. Revisioni.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.


Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.


Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.


Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.


Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.


I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente.


In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del provvedimento di revisione singola.


Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.


Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.


Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro del tesoro.


Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.


Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.


Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti e della navigazione, trasmettono all'ufficio provinciale competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.


Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 . Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 . Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione.


L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.


Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 . Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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MICHELE

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Re: REVISIONE PER MEZZI PRE 76
« Risposta #3 il: 22 Settembre 2009, 16:48:08 »

Mi sono informato un po meglio,per fortuna.

E' un problema di software,ad agosto in motorizzazione hanno cambiato il sistema e sembra che non tutti i mezzi pre 76 siano stati registrati.E'un problema che dovrebbe risolversi con un po' di tempo.Pero' chi dovra' fare la revisione nei prossimi giorni potra' avere dei problemi a farla in un'officina autorizzata.

Speremo bene.
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Re: REVISIONE PER MEZZI PRE 76
« Risposta #4 il: 22 Settembre 2009, 16:50:02 »

Mi sono informato un po meglio,per fortuna.

E' un problema di software,ad agosto in motorizzazione hanno cambiato il sistema e sembra che non tutti i mezzi pre 76 siano stati registrati.E'un problema che dovrebbe risolversi con un po' di tempo.Pero' chi dovra' fare la revisione nei prossimi giorni potra' avere dei problemi a farla in un'officina autorizzata.

Speremo bene.

Ambe'!!
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Re: REVISIONE PER MEZZI PRE 76
« Risposta #5 il: 22 Settembre 2009, 18:00:29 »

Ho fatto fare un controllo da un'agenzia e in effetti i miei mezzi immatricolati prima del 76 attualmente non risultano iscritti,invece la lambretta del 57 con targa nuova e quindi anche con libretto nuovo risulta iscritta.Ripeto,speremo bene :dontknow:
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Re: REVISIONE PER MEZZI PRE 76
« Risposta #6 il: 22 Settembre 2009, 19:17:34 »

Ho fatto la revisione della Four del '74 senza problemi.
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Re: REVISIONE PER MEZZI PRE 76
« Risposta #7 il: 22 Settembre 2009, 19:45:12 »

Ho fatto la revisione della Four del '74 senza problemi.

 :o ::)
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Re: REVISIONE PER MEZZI PRE 76
« Risposta #8 il: 22 Settembre 2009, 19:46:58 »

Mi sono informato un po meglio,per fortuna.

E' un problema di software,ad agosto in motorizzazione hanno cambiato il sistema e sembra che non tutti i mezzi pre 76 siano stati registrati.E'un problema che dovrebbe risolversi con un po' di tempo.Pero' chi dovra' fare la revisione nei prossimi giorni potra' avere dei problemi a farla in un'officina autorizzata.

Speremo bene.


infatti se dovete fare un passaggio non dite moto d'epoca dite solo moto vecchia, non serve più andare alla motorizzazione devono fare tutto al pra, cdp nuovo senza modulo motorizzazione.
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Re: REVISIONE PER MEZZI PRE 76
« Risposta #9 il: 22 Settembre 2009, 19:50:03 »

se dovete fare un passaggio non dite moto d'epoca dite solo moto vecchia
Costa anche di meno.
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Re: REVISIONE PER MEZZI PRE 76
« Risposta #10 il: 22 Settembre 2009, 21:24:05 »

C'è dentro un amico vespista: Vespa appena reiscritta con documenti originali, alla revisione respinto. deve andare in motorizzazione.

Il casino nasce dal fatto che il nuovo sistema informatico di gestione delle revisioni prevede solo i mezzi registrati nell'archivio informatico.
Per quelli "manuali" bisogna usare una procedura per la quale è abilitata solo la motorizzazione, per giunta solo quelle provinciali.

(dalla motorizzazione di Monza rimbalzato a quella di Milano)

Si sta parlando di una richiesta di "meccanizzazione" dei dati del libretto, appena so qualcosa vi faccio sapere.
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MICHELE

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Re: REVISIONE PER MEZZI PRE 76
« Risposta #11 il: 23 Settembre 2009, 10:18:43 »

Mi sono informato un po meglio,per fortuna.

E' un problema di software,ad agosto in motorizzazione hanno cambiato il sistema e sembra che non tutti i mezzi pre 76 siano stati registrati.E'un problema che dovrebbe risolversi con un po' di tempo.Pero' chi dovra' fare la revisione nei prossimi giorni potra' avere dei problemi a farla in un'officina autorizzata.

Speremo bene.

Se ho ben capito,in questo caso sul libretto di circolazione risulterebbe il precedente proprietario?


infatti se dovete fare un passaggio non dite moto d'epoca dite solo moto vecchia, non serve più andare alla motorizzazione devono fare tutto al pra, cdp nuovo senza modulo motorizzazione.
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MICHELE

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Re: REVISIONE PER MEZZI PRE 76
« Risposta #12 il: 23 Settembre 2009, 10:29:00 »

Ho fatto la revisione della Four del '74 senza problemi.

Se l'hai fatta dopo il 17 agosto e hai il vecchio libretto,non ti so spiegare come mai l'hai passata. Ti ripeto,attualmente le mie moto pre 76 alla motorizzazione non sono segnate.
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boldor

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Re: REVISIONE PER MEZZI PRE 76
« Risposta #13 il: 24 Settembre 2009, 00:15:57 »

dopo leggo tutto se scrivo un doppione cancello ;)

Oggi sono andato a fare la revisione della nonna anni 50 ma non mi hanno potuto fare nulla.

Il motivo è questo in data 17 luglio è stata attivata una procedura diversa per tutti i mezzi che non hanno un numero di omologazione sul libretto, credo sia il numero OM quindi si deve andare alla motorizzazione, credoa nche  con copie del cdp.


Purtroppo ci sarà da prendere l'appuntamento
Se i gas non vanno bene si viene scartati e si deve rifare paganto una 2° volta  :angry5:

Unica cosa positiva se si passa la prima volta è il costo 45 euro

 
« Ultima modifica: 24 Settembre 2009, 00:17:54 da boldor »
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Re: REVISIONE PER MEZZI PRE 76
« Risposta #14 il: 24 Settembre 2009, 07:13:43 »

Se i gas non vanno bene si viene scartati e si deve rifare paganto una 2° volta  :angry5:
Se la moto è iscritta FMI non deve essere sottoposta al controllo dei gas.
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