Beccato questo doc nel tentativo di fare chiarezza su quest'argomento di comune interesse...
In Blu la parte che ci vede coinvolti per le bastonate prese....
Regime comunitario delle franchigie doganali
Il regime comunitario delle franchigie doganali riguarda la concessione di franchigie da dazi all'importazione o all'esportazione a cui le merci interessate sarebbero di norma soggette. Esso ha inoltre lo scopo di eliminare le divergenze concernenti l'oggetto, la portata e le condizioni d'applicazione delle franchigie negli Stati membri della Comunità europea (CE).
ATTO
Regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali [Cfr atti modificativi].
SINTESI
Conformemente alle disposizioni del trattato CE, i dazi della tariffa doganale comune sono normalmente applicabili a tutte le merci importate nella Comunità.
Il regolamento di cui trattasi stabilisce i casi nei quali viene concessa una franchigia doganale ad una merce in occasione della sua importazione nella CE (immissione in libera pratica) o della sua esportazione dalla CE. Esso si applica fatti salvi i divieti o le restrizioni per le importazioni o le esportazioni motivati da ragioni d'ordine o di sicurezza pubblici, di tutela della sanità o della vita, di protezione del patrimonio nazionale e della proprietà industriale o commerciale.
Merci ammesse in franchigia - dazi all'importazione
La franchigia dai dazi all'importazione riguarda numerose categorie di merci, che è possibile classificare e riassumere nel seguente modo.
Beni personali
• i beni personali delle persone che trasferiscono la loro residenza abituale da un paese terzo verso la CE per un periodo di almeno dodici mesi consecutivi;
• i beni importati in occasione di un matrimonio. Possono beneficiare di questa franchigia soltanto coloro che hanno avuto la loro residenza al di fuori della CE per un periodo di dodici mesi consecutivi e che forniscono una prova del matrimonio;
• i beni personali ricevuti nel quadro di una successione da persone fisiche che hanno la loro residenza nella CE.
Mobili
• gli effetti ed i mobili destinati all'arredamento di una residenza secondaria nel territorio comunitario, importati da una persona fisica che ha la propria residenza al di fuori della Comunità;
• i corredi, il necessario per gli studi ed altri oggetti mobili di allievi o di studenti che vengono a studiare nella Comunità.
Le spedizioni di valore trascurabile o senza carattere commerciale e i beni d'investimento
• le spedizioni di valore trascurabile non superiore ai 22 euro, ad eccezione dei prodotti alcolici, dei tabacchi, dei profumi e dell'acqua di toletta;
• le spedizioni prive di carattere commerciale effettuate da un privato di un paese terzo a un privato della Comunità. Il regolamento fissa per ciascuna spedizione limiti quantitativi specifici per i prodotti alcolici, i tabacchi, i profumi e l'acqua di toletta.
Per gli altri prodotti, il valore è limitato a 45 euro;
• i beni d'investimento e i beni strumentali di un'impresa che cessa definitivamente l'attività in un paese terzo per trasferirsi nel territorio della Comunità. Questi beni devono essere stati utilizzati dall'impresa per almeno dodici mesi prima della cessazione dell'attività;
• le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un paese terzo, se non hanno carattere commerciale. Il regolamento stabilisce limiti quantitativi per ciascun viaggiatore con riguardo a tabacchi, prodotti alcolici e profumi. Per le altre merci, il limite è fissato ad un valore di 175 euro.