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Autore Topic: Circolare 11 maggio 1998, n. 122/E - ESONERO TASSA AUTOMOBILISTICA -  (Letto 674 volte)

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Ministero delle Finanze
Veicoli iscritti al Pubblico registro automobilistico Esonero dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche, soprattasse e accessori, e annullamento delle procedure di riscossione per perdita della proprietà o del possesso.


Veicoli iscritti al Pubblico registro automobilistico Esonero dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche, soprattasse e accessori, e annullamento delle procedure di riscossione per perdita della proprietà o del possesso.



La presente circolare è diretta a fornire maggiori indicazioni e direttive, in ordine all'oggetto, e a sciogliere la riserva formulata nella precedente n.30/E del 27 gennaio 1998, paragrafo 12.

Il nuovo testo dell'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (codice della strada), come riformulato dall'articolo 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n.449, reca rilevanti novità, ai commi 7 e 8, in materia di esonero del pagamento delle tasse automobilistiche - soprattasse (ora sanzioni amministrative) e accessori - e di annullamento delle relative procedure di riscossione coattiva per le ipotesi di sopravvenuta cessazione dei diritti connessi a beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, cessazione non trascritta o annotata ai sensi di legge - in quanto non debitamente richiesta dalla parte interessata - ma comunque attestata da "idonea documentazione".

Tale disposizione è chiaramente ispirata all'indirizzo della S.C. di Cassazione, I sez.civ., sent.n.10794/97 del 29.5.97 - riguardo ai criteri di pagamento delle tasse automobilistiche in base alle risultanze presso il PRA (ex art.5., commi 31°, 32°, 36° e 37°, del decreto legge 30 dicembre 1982, n.953, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1982, n.953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n.53) e all'annotazione quale istituto atto a porre una presunzione relativa circa la titolarità dei veicoli ivi iscritti, superabile dalla prova contraria a mezzo di documenti aventi "data certa" con effetti liberatori estensibili al rapporto tributario.

In siffatta evenienza - come peraltro già rilevato nella richiamata circolare - l'esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche non fa venir meno l'obbligo dell'acquirente di un veicolo di richiedere al competente ufficio del PRA la trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati al comma 1 dell'articolo 94 del codice della strada, la cui violazione è soggetta alle sanzioni amministrative previste ai successivi commi 3 e 4, fatta salva la regolarizzazione delle formalità non richieste sino alla data di entrata in vigore dello stesso articolo 94 (1° gennaio 1998) nei termini di cui al comma 6.

Parimenti fermi rimangono l'onere - previsto dall'articolo 5, comma 36°, del decreto legge 30 dicembre 1982, n.953, convertito , con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n.53 - di annotare al PRA, o agli altri registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli e autoscafi, la perdita del possesso per forza maggiore, per fatto di terzo, per indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziari o della pubblica amministrazione, nonché l'obbligo di richiedere la cancellazione della annotazione medesima in caso di riacquisto del possesso o della disponibilità dei beni mobili suddetti (comma 37°).

Quadro normativo

In materia di esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche, sanzioni amministrative e accessori, per inesistenza del presupposto giuridico, si evidenzia, preliminarmente, che il vigente quadro normativo è oggi offerto dal combinato disposto dal nuovo articolo 94, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (codice della strada) e dall'articolo , commi dal 32° al 37°; del decreto - legge 30 dicembre 1982, n.953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n.53.

La prima disposizione - comma 1 - afferisce al trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi iscritti al PRA, nonché alla costituzione di usufrutto e alla stipulazione del contratto di locazione con facoltà di acquisto (cd. Leasing); la seconda, di più ampia portata, alla perdita di possesso dei rimanenti veicoli ed autoscafi, iscritti nei rispettivi registri di immatricolazione, per forza maggiore o per fatto di terzo, nonché alla indisponibilità degli stessi per provvedimento dell'autorità giudiziario della pubblica amministrazione (commi 32° e 36°).

Rispetto al passato, la novità di rilievo introdotta dall'articolo 94 del codice della strada consiste nel fatto di aver dato rilevanza - ai fini dell'esonero dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche - ai mutamenti descritti al comma 1 prescindendo dall'obbligo della relativa annotazione al PRA; identico effetto consegue, tuttavia per attrazione del richiamato indirizzo giurisprudenziale, alla perdita di possesso o di disponibilità dei rimanenti veicoli ed autoscafi non annotata nei relativi pubblici registri di annotazione.

Detti registri, come è noto, assolvono, al pari del PRA (oggetto di esame da parte della citata giurisprudenza), alla stessa funzione di pubblicità notizia e, unitamente a quest'ultimo, per quanto qui interessa, individuano il soggetto passivo del tributo al solo scopo di favorire l'azione di accertamento, sicché anche per essi la corrispondente pubblicità riveste carattere di presunzione relativa superabile dalla prova contraria, derivante da documenti di data certa, con effetti liberatori estensibili al rapporto tributario.

Idonea documentazione

Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche, la cessazione dei diritti, del possesso e della disponibilità inerente a veicoli iscritti al PRA e a veicoli e autoscafi iscritti nei rispettivi registri di immatricolazione, deve necessariamente essere attestata da "idonea documentazione" (art.94, comma 7, cod. della strada): con tale locuzione si intendono, in generale, gli atti e i documenti, "di data certa", attestanti il venire meno dei richiamati presupposti.

Sebbene "la data certa" non sia espressamente prevista dalla norma in esame, si ritiene che essa costituisca requisito indefettibile per il giudizio di idoneità della documentazione in discorso in quanto già richiamato dalla giurisprudenza citata in premessa.

Quanto alla decorrenza degli effetti di esonero di pagamento delle relative sanzioni amministrative e degli accessori, la questione è da correlarsi al tipo di documento prodotto. A titolo meramente esemplificativo si riportano alcune fattispecie di atti e documento "idonei", ai fini in discorso, di frequente ricorrenza - da produrre in originale o copia conforme - con relativa decorrenza di effetti liberatori:

A. provvedimenti giurisdizionali definitivi, emessi in sede civile, penale, amministrativa; decorrenza di effetti: a far data, a seconda dei casi, dall'evento accertato o dalla esecutività del provvedimento di sequestro o di confisca;

B. atti e provvedimenti definitivi di autorità amministrative; decorrenza di effetti: a far data dall'evento accertato o attestato o dalla esecutività del provvedimento (ad es. di sequestro o di confisca amministrativa);

C. atti pubblici di vendita o prodotti con firma autenticata nelle forme di legge; decorrenza di effetti: alla data dell'atto pubblico o dalla autentica delle firma;

D. denunce di furto o di appropriazione indebita; decorrenza di effetti dalla data di presentata denuncia alla polizia giudiziaria;

E. dichiarazione di rottamazione del veicolo rilasciata da imprese autorizzate; decorrenza di effetti dalla data di consegna del veicolo risultante dal certificato rilasciato dai soggetti legittimati a richiedere la cancellazione del veicolo medesimo dal PRA (art.46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22);

F. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15. Si rileva in proposito, che d'intesa con il Ministero di Grazia e Giustizia, tale atto, purché annotato dal PRA era già stato ritenuto "idoneo", ai soli fini dell'interruzione dell'obbligo di pagamento in discorso, nel caso di impossibilità a reperire la documentazione necessaria a ottenere l'annotazione di alcune vicende relative al veicolo (circolari n.204/E del 9 dicembre 1994 e n.76/E del 13 marzo 1995, nonché, per le società esercenti l'attività di locazione finanziaria di autoveicoli, con risoluzione n.16/E dell'11 febbraio 1997).

Alla luce delle nuove disposizioni di legge e considerato, peraltro, che la veridicità di contenuto di detto atto è indirettamente assicurata da previsioni di responsabilità penale per l'ipotesi di dichiarazioni false, si ritiene che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - resa in modo particolareggiato - possa ancora annoverarsi tra gli atti "idonei", ai soli fini fiscali, a condizione che da essa si evinca l'impossibilità materiale e giuridica del dichiarante di procurarsi documentazione alternativa.

Per le società esercenti l'attività di locazione finanziaria, la dichiarazione sostitutiva dovrà contenere gli estremi del contratto di leasing, le generalità, il codice fiscale o la partita IVA dei contraenti, i dati del veicolo e le difficoltà di recupero dello stesso; decorrenza di effetti: a far data dalla produzione agli uffici competenti.

Resta, comunque, inteso che le tasse automobilistiche sono dovute fino alla scadenza del periodo fisso in corso alla data in cui si è verificato il fatto determinante la cessazione dell'obbligo di pagamento (art.5, comma 38, del citato decreto - legge n.953 del 1982, convertito dalla legge n.53 del 1983; decreto ministeriale 27 dicembre 1997, riguardanti i termini e le modalità di pagamento delle tasse in argomento)

Annullamento della riscossione coattiva

Gli uffici legittimati a ricevere la documentazione attestante la cessazione dei diritti, del possesso o della disponibilità inerenti a veicoli iscritti nei richiamati registri sono:

A. l'Automobile Club d'Italia, quale concessionario del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche e di controllo dei relativi pagamenti (in virtù della convenzione approvata con decreto ministeriale 26 novembre 1986), per le opportune preliminari valutazioni nell'ambito dell'attività di "precontenzioso" dallo stesso svolta ai sensi dell'articolo 18 della convenzione medesima.

Nel caso di ritenuta inidoneità della documentazione, ACI provvederà al successivo inoltro agli uffici delle entrate, ove istituiti, per l'eventuale seguito di competenza in ordine all'accertamento e liquidazione del tributo, e connesse sanzioni.

B. gli uffici del registro o gli uffici delle entrate, ove istituiti allorquando sia in corso l'attività di accertamento o di riscossione coattiva del tributo;

C. le direzioni regionali delle entrate, in allegato al ricorso avverso l'iscrizione al ruolo.

Quanto all'annullamento degli atti di riscossione coattiva, non sembra conferente il richiamo agli uffici del PRA operato dal nuovo articolo 94, comma 8, del codice della strada. Difatti, essendo l'Amministrazione Finanziaria titolare del credito da annullare, il relativo potere non può che spettare ai propri uffici secondo gli ordinari principi dell'ordinamento tributario, e precisamente agli uffici del registro o agli uffici delle entrate che abbiano emesse gli atti da annullare.

Per quanto riguarda i veicoli ed autoscafi non iscritti al PRA - ma soltanto nei registri pubblici di immatricolazione - alla luce di quanto rilevato al paragrafo 2, si dovrà disporre l'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, sanzioni amministrative e accessori in sede generale di autotutela - ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.287 e del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n.37 - anziché in via speciale ed autonoma ai sensi della nuova disposizione recata dall'articolo 94, comma 8 del codice della strada.

Nei casi in cui si fa luogo all'annullamento dei processi verbali di accertamento o della cartella di pagamento, gli procedenti dovranno darne comunicazione all'ACl e al centro informativo del Dipartimento delle Entrate onde evitare la reiterazione della pretesa tributaria per le annualità successive.

La presente circolare si applica a tutte le situazioni per le quali non sia ancora realizzato il credito erariale.
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