Per quanto riguarda infine il "bollo auto", si può ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse non versate presentando idonea documentazione di data certa che dimostri l'indisponibilità del veicolo. Si può quindi essere esonerati dal versamento dei bolli auto - con decorrenza dalla data dell'atto- se si esibisce un atto di vendita redatto nelle forme di legge, anche se non trascritto al P.R.A. E' quindi buona norma, quando si vende un veicolo, conservare copia fotostatica di tutti i documenti consegnati all'acquirente (carta di circolazione, documento di proprietà) e in particolare dell'atto di vendita.
E' infine possibile, in mancanza di altra documentazione, al fine di interrompere l'obbligo di versare le tasse automobilistiche, annotare al P.R.A. la perdita di possesso del veicolo sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Quest'ultima però fa cessare l'obbligo tributario dal momento in cui viene presentata mentre restano dovute le tasse automobilistiche relative ai precedenti periodi d'imposta.
Si fa riferimento, in concreto, alla seguente casistica esplicativa:
consegna del veicolo a concessionario poi fallito o recosi irreperibile
vendita a favore di persona della quale si ignorino in tutto o in parte i dati essenziali per la trascrizione al P.R.A.
cessazione della circolazione effettuata in data anteriore al 30.06.1998 con indisponibilità della documentazione consegnata al demolitore
cessazione della circolazione per cessione a favore di soggetto che ha esportato il veicolo all'estero