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Autore Topic: Art. 186 CDS Aggiornato al 04/01/2009  (Letto 705 volte)

Discordiano

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Art. 186 CDS Aggiornato al 04/01/2009
« il: 08 Aprile 2009, 08:06:56 »

Art. 186. - Guida sotto l’influenza dell’alcool. (*)
(in merito alle sanzioni da adottare, per le infrazioni commesse dopo le ore 20 e prima delle ore 7, vedasi anche la nota 1)
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l’ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente
ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).
All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato
un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi
per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da tre mesi a un anno, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del
Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di
un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero
in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni
dell’articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta
delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta
la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240, secondo
comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il
veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti
che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera.
La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2
sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il
fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI,
salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione
delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
CaloMan 144
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione
monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano
anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
2 quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non
possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato
dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore
di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono
interamente a carico del trasgressore.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al
comma 4, gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal
Ministero dell’Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica,
possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso
apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso
d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in
stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di polizia stradale di cui
all’art. 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà
di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso
alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e
2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le
strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi
delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni
di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti
nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’art. 32 della legge 17
maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso
alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini
dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi
3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di
cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse
modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona
estranea alla violazione. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti
per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis,
il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che
deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine
fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della
visita medica.
9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai
commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della
visita medica di cui al comma 8.
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