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Autore Topic: Termini di notifica degli atti  (Letto 13386 volte)

Discordiano

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Termini di notifica degli atti
« il: 29 Marzo 2009, 15:52:58 »

Nellla speranza che tali informazioni siano utili.

Le norme che disciplinano le notifiche degli atti sono stabilite dal Codice Procedura Civile. Le norme stabiliscono che un atto può essere notificato, in assenza del destinatario o di persone di famiglia/conviventi (non palesemente incapaci o minori di anni 14), a persona addetta alla casa, ad un vicino di casa, al portiere, della notificazione viene data notizia al destinatario mediante raccomandata (Art. 139 C.P.C.).
In caso di avvenuta notifica a persone diverse dal destinatario o di persone di famiglia/conviventi, si precisa che:
- per quanto riguarda il verbale, l'addetto alla notifica deve lasciare un avviso in cui dichiara di essere passato e che l'atto sarà depositato presso la Casa Comunale. Successivamente all'interessato arriverà una raccomandata per il ritiro del verbale (art. 140 C.P.C.);
- per quanto riguarda la Cartella di Pagamento viene data comunicazione al destinatario mediante raccomandata semplice.

In alternativa alla consegna di copia dell'atto in mani proprie del destinatario, la notifica può essere eseguita mediante raccomandata a.r. in plico chiuso.
Ogni atto ha scadenze proprie per la notifica:
Verbale di accertamento di violazione: deve essere notificato al proprietario del veicolo entro 150 giorni dalla data della violazione. I 150 giorni si calcolano a partire dal giorno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. Se il 150° giorno è un giorno festivo, il termine scade il primo giorno feriale successivo. Nel caso in cui il verbale sia notificato a persona diversa la relativa dichiarazione deve essere annotata sul verbale.
I 150 giorni dalla data dell'infrazione si interrompono con la consegna del verbale da parte dell'Amministrazione alle Poste per la notifica ( Art. 149 comma 3 C.P.C.). Questo vuole dire che il cittadino può ricevere il verbale anche dopo 150 giorni. In questo caso è necessario verificare la situazione direttamente presso la U.O. Contravvenzioni.
La notifica può essere effettuata al momento dell'infrazione qualora il vigile fermi il veicolo ed il trasgressore riceva il verbale contestualmente.
In questo caso, se il trasgressore non è anche il proprietario, una copia del verbale verrà notificata anche a quest'ultimo ( "responsabile in solido" ).
Il pagamento, ovviamente, avverrà una sola volta ad opera o del trasgressore o del proprietario.
Cartella di pagamento e Atto esecutivo (fermo amministrativo-iscrizione ipotecaria etc): per le sanzioni amministrative, la Legge 689 /1981 all'art. 28 comma 2 cita che "L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile" (Art. 2943 C.C.) che afferma: "la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione, ovvero conservativo o esecutivo":
Il termine prescrizionale di cui sopra si interrompe con la consegna della cartella di pagamento alle poste per la notifica (Art. 149 comma 3 del C.P.C.); anche nel caso in cui nella nostra banca dati risulti un evento, atto interruttivo della prescrizione, con esito "compiuta giacenza".
La Corte di Cassazione, inoltre, con sentenza n. 7662 / 1999 ha ribadito che deve essere effettuata entro il termine quinquennale l'iscrizione a ruolo e non la notificazione della cartella (art. 43 comma 1, D.P.R. n.600/1973). 

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Discordiano

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Novità sulle cartelle esattoriali
« Risposta #1 il: 29 Marzo 2009, 15:57:43 »

La Legge Finanziaria 2008 ha disposto che, a decorrere dal 1^ gennaio 2008, gli Agenti della Riscossione non possono svolgere attività finalizzata al recupero di somme di spettanza comunale relative a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, iscritte nei ruoli per i quali, alla data di acquisizione delle ex aziende concessionarie da parte di Equitalia Spa, non sia sta notificata la cartella di pagamento entro due anni dalla consegna del ruolo.

Inoltre a richieste precise relativamente a cartelle di pagamento si può verificare se nella banca dati dell'Agente della Riscossione è stata "caricata la sospensione a decorrere dal 1^ gennaio 2008" ed in caso affermativo fornire l'informazione che la Gerit nulla può pretendere a fronte di quella cartella ed in caso negativo che per quella cartella non ricorrono i presupposti previsti dalla Legge Finanziaria. .
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Discordiano

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Unificazione multe
« Risposta #2 il: 29 Marzo 2009, 16:13:43 »

Sosta protratta
In caso di sosta vietata, quando sono state emesse due o più contravvenzioni nell'arco delle 24 ore (art. 7 C. d. S.) o nel medesimo giorno di calendario (art. 158 C.d.S.), nella stessa via e stesso numero civico, si può richiedere l'unificazione, un particolare tipo di ricorso da effettuarsi con le solite modalità, allegando copia del versamento del verbale che cronologicamente è stato elevato per primo.
Per altre infrazioni non è prevista l'unificazione.
La copia del ricorso e della ricevuta attestante la presentazione (ricevuta di ritorno - ricevuta di sportello) dovranno essere conservate per almeno 5 anni.
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Discordiano

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ISCRIZIONE A RUOLO COATTIVO - AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE
« Risposta #3 il: 29 Marzo 2009, 16:31:31 »

Cartella di pagamento: nel caso in cui il verbale non sia stato pagato, sia stato pagato fuori termine oppure sia stato pagato solo in parte e non impugnato, L’Amministrazione competente procede all'iscrizione a ruolo, Equitalia Gerit S.p.A. sulla base del ruolo provvede alla notifica della cartella di pagamento.
La cartella contiene tutti i dati necessari:
- per individuare la natura della pretesa tributaria;
- richiedere ulteriori informazioni;
- provvedere al pagamento;
- proporre ricorso, qualora ne ricorrano i presupposti.

In particolare, nella pagina "Dettaglio degli addebiti" è specificato l'ente creditore, il numero di verbale e la data in cui si è commessa l'infrazione. La data di notifica del verbale, normalmente, non è presente in cartella. Solo per i verbali immediatamente contestati (hanno fermato il veicolo al momento dell'infrazione) la data presente corrisponde alla data di notifica del verbale.
Nella pagina "Dati ad uso degli uffici" si trovano i codici della sanzione.
Ogni Amministrazione adotta propri codice Tributo
Il pagamento della cartella esattoriale deve essere effettuato secondo le modalità indicate nella cartella stessa.
Contro la cartella si può presentare ricorso per vizi di forma (la cartella non è stata correttamente notificata oppure è stata notificata fuori termine o a persone non abilitate) oppure, relativamente al merito, nel caso in cui non sia stato notificato il verbale di accertamento di violazione. Inoltre si può impugnare la cartella nei casi in cui si sia già presentato ricorso contro il verbale. 
AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE
Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, Equitalia Gerit S.p.A., nel caso in cui non sia stato effettuato il pagamento, può attivare le procedure cautelari/esecutive previste dalla vigente normativa per il recupero delle somme iscritte a ruolo quali:

- Iscrizione di fermo amministrativo su beni mobili registrati: L'iscrizione viene sempre preceduta da una comunicazione di preavviso di fermo contenente l'avvertenza che, decorsi 20 giorni, verrà disposta senza ulteriore avviso la effettiva annotazione presso il PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Il preavviso di fermo, oltre al dettaglio degli addebiti oggetto dell'intimazione, contiene indicazioni per il pagamento ed ha in allegato il relativo bollettino di versamento. Il fermo amministrativo dei veicoli, determina il divieto di circolazione con applicazione ai contravventori di una sanzione pecuniaria e la confisca del veicolo. Esso viene applicato ai veicoli che, sulla base delle risultanze del PRA, risultano intestati al contribuente.

- Iscrizione di ipoteca su beni immobili: consiste nella iscrizione di ipoteca legale presso i Pubblici Registri Immobiliari delle Agenzie del Territorio sui beni immobili di proprietà, anche parziale, del debitore. L'importo dell'iscrizione è pari al doppio del carico a ruolo scaduto e non pagato. A seguito della iscrizione ipotecaria viene inviata comunicazione al contribuente contenente, oltre al dettaglio degli addebiti, i dati catastali degli immobili ipotecati.

- Espropriazione presso terzi: consiste nel pignoramento di crediti vantati a qualsiasi titolo dal contribuente iscritto a ruolo nei confronti di terzi (quote di stipendio, corrispettivi, somme depositate su conti correnti bancari o postali, ecc). La procedura prevede che venga intimato e fatto obbligo al terzo di versare, in unica o in più soluzioni, direttamente all'Agente della Riscossione le somme di cui sopra fino a concorrenza del debito richiesto.

- Espropriazione immobiliare: la procedura prevede il pignoramento e la successiva vendita, attraverso asta pubblica, dei beni immobili di proprietà del debitore. Il pignoramento si esegue tramite trascrizione di un avviso di vendita, da notificare al contribuente entro 5 giorni


Le attività cautelari ed esecutive possono essere precedute dall'invio di un:

Sollecito di pagamento: normalmente è il primo atto emesso dall'Agente per la Riscossione dopo la cartella di pagamento. Il sollecito di pagamento ha la funzione di ricordare al contribuente la presenza di debiti, per i quali è già stata effettuata la notifica, ma che risultano ancora inevasi. Si tratta quindi di un invito, in via bonaria, ad effettuare una rapida definizione delle pendenze prima che vengano attivate le azioni di riscossione coattiva. Il documento contiene, oltre al bollettino per il pagamento, la situazione analitica dei debiti a ruolo e delle relative spese accessorie maturate.

Avviso di intimazione: serve a sollecitare il versamento dei crediti iscritti a ruolo ancora non pagati e a rinnovare la notifica qualora essa sia stata effettuata da oltre 12 mesi. Il documento è simile, nella forma e nei contenuti, alla cartella di pagamento e contiene l'intimazione a provvedere entro 5 giorni al pagamento del debito scaduto. 
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Discordiano

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Legge 342/2000 Art.63
« Risposta #4 il: 30 Marzo 2009, 07:30:27 »

Art. 63.

(Tasse automobilistiche per particolari
categorie di veicoli)

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall’Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L’esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall’ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l’accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l’imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.

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Discordiano

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ART. 2688 CODICE CIVILE
« Risposta #5 il: 17 Aprile 2009, 07:29:44 »

Passaggio di proprietà in base all'art. 2688 del codice civile

Si può verificare il caso che l'effettivo proprietario del mezzo non sia la persona o la società cui è intestato il veicolo al P.R.A. In questo caso l'effettivo proprietario, esclusivamente se in possesso del certificato di proprietà/foglio complementare originale, può comunque vendere il proprio veicolo ed ottenere la trascrizione al P.R.A. Per richiedere la trascrizione ex art. 2688 c.c. la dichiarazione unilaterale di vendita in bollo deve essere redatta non sul C.d.P. ma su un foglio a parte e dovrà contenere la dichiarazione che la vendita viene effettuata da proprietario non intestatario e che la trascrizione avverrà ai sensi dell'art. 2688 C.C. La trascrizione di questi atti è soggetta al raddoppio della I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione) e, può essere espletata presso il locale Ufficio Provinciale ACI.

NB: Sono autorizzati ad autenticare le firme degli atti, oltre ai notai, gli Uffici Comunali e i Titolari degli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA) di cui all'art. 2 D.P.R. n. 358/2000, e cioè i Titolari delle Delegazioni dell'ACI e delle Imprese di Consulenza Automobilistica che hanno attivato lo STA, oltre che gli Uffici Provinciali della Motorizzazione (DTT) e gli Uffici Provinciali dell'ACI che gestiscono il P.R.A. (art. 7 del decreto legge n.223 del 4 luglio 2006).  
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Limiti velocita' - Le nuove tabelle
« Risposta #6 il: 10 Ottobre 2009, 07:18:11 »

Lavoretto certosino a favore di tutti voi. ;D

Vedere specifiche a piè di tabella.
« Ultima modifica: 10 Ottobre 2009, 19:13:26 da Discordiano »
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Re: Limiti velocita' - Le nuove tabelle
« Risposta #7 il: 10 Ottobre 2009, 07:20:37 »

"Non sono né artista, né critico, né letterato:"
Certosino?
Grazie Disco :hello2:
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"La correzione
è la parte di gran lunga più utile
dell'insegnamento"
I seem to Dream

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Re: Limiti velocita' - Le nuove tabelle
« Risposta #8 il: 10 Ottobre 2009, 07:36:32 »

Emulo di Remo Bassini.  :violent5:
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Con la costante educazione ai pregiudizi la stupidità si può imparare.
Alexander Mitscherlic

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Re: Limiti velocita' - Le nuove tabelle
« Risposta #9 il: 10 Ottobre 2009, 07:41:14 »

Emulo di Remo Bassini.  :violent5:

Non esagerare, capisco l'alta considerazione nei miei confronti :headbang:
Però cosi ti esponi al pubblico ludibrio :puke:
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Re: Limiti velocita' - Le nuove tabelle
« Risposta #10 il: 10 Ottobre 2009, 08:11:09 »

"Non sono né artista, né critico, né letterato: ho solo dei rancori, delle antipatie, delle convinzioni, degli umori e cerco di esprimerli come meglio mi è concesso."

Lo citi tu, mica io.  :laughing7:
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Giurisprudenza di legittimità
« Risposta #11 il: 03 Novembre 2009, 07:44:57 »

Giurisprudenza di legittimità
Rigetto del ricorso - legittimità dell’adozione dell’ordinanza ingiunzione - essenzialità della audizione


 


PREMESSO:
che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace ha respinto l'opposizione proposta dall'avv. (omissis) all'ordinanza ingiunzione n. prot. (omissis), notificatagli il 28 settembre 2004, emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Roma per violazione del codice della strada;
che il giudice ha, tra l'altro, respinto il motivo di opposizione costituito dalla omissione dell'audizione del ricorrente (che ne aveva fatto richiesta con il ricorso ex art. 203 c.d.s.), sostenendo che "la convocazione o meno del ricorrente rientra nella discrezionalità del Prefetto";
che l'avv. (…) ha quindi proposto ricorso per cassazione per tre motivi, cui non resiste il Prefetto intimato;
CONSIDERATO:
che è manifestamente fondato il primo, assorbente motivo di ricorso, con il quale, denunciando violazione di norme di diritto, si censura l'affermazione della mera discrezionalità dell'audizione richiesta dal ricorrente al Prefetto;
che infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la mancata audizione dell'interessato, che ne abbia fatto richiesta, da parte dell'autorità competente costituisce violazione di una regola procedimentale la cui osservanza è prescritta, in via generale, dall'art. 18 l. 24 novembre 1981, n. 689 e, in particolare per le violazioni al codice della strada, dall'art. 204 D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, a tutela del diritto di difesa del presunto trasgressore nel procedimento amministrativo, con la conseguente illegittimità, in caso di inosservanza, dell'ordinanza ingiunzione emessa a conclusione di detto procedimento (cfr., da ult., Cass. 15292/2007, 2817/2006, in fattispecie relative a ricorsi ex art. 203 c.d.s. di violazione del codice della strada, nonché Cass. 12535/2003, 10911/1998, in fattispecie di illeciti amministrativi di altro tipo);
che il ricorso va pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma ult. parte, c.p.c., con l'accoglimento dell'opposizione e il conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta;
che le spese dell'intero giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
Per questi motivi
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione ed annulla l'ordinanza ingiunzione meglio indicata in motivazione; condanna il Prefetto di Roma al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 700,00, di cui 100,00 per esborsi, quanto al giudizio di merito, ed euro 500,00, di cui 100,00 per esborsi, quanto al giudizio di legittimità, oltre spese generali ed accessori di legge.


Sostanzialmente vuol dire che, se presentate un ricorso all'organo competente, (in questo caso il prefetto) e chiedete l'audizione personale, per spiegare i fatti, e tale audizione non avviene il ricorso deve ritenersi accolto.
 
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Tassa di circolazione - Prescrizione - Sentenza Cassazione
« Risposta #12 il: 20 Novembre 2009, 20:04:42 »

La prescrizione del credito erariale riguardante il versamento della tassa di circolazione dei veicoli è triennale ed inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento) ma dall‘inizio dell’anno successivo a quello in cui tale adempimento doveva essere effettuato, in virtù dell’art. 3, primo comma, del D.L. 6 gennaio1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato a seguito di riassunzione la società E. R. Snc, e i soci V. D. L. ed A. M. M. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il Ministero dell’economia e delle finanze con l’impugnare n. 17 avvisi di mora che l’esattoria presso il Comune di Benevento aveva fatto loro notificare nel 1998 per la riscossione di altrettante tasse automobilistiche per gli anni dal 1989 al 1992, risultate non pagate. I contribuenti facevano presente che tali avvisi erano da annullare, in quanto avevano proposto ricorso gerarchico avverso le cartelle loro notificate in precedenza, senza avere avuto comunicato alcun esito; inoltre si trattava comunque di diritto ormai estinto per prescrizione; chiedevano perciò l’annullamento di quegli atti esecutivi.
Instauratosi il contraddittorio, il Ministero dell’economia e delle finanze eccepiva l’infondatezza dell’opposizione, posto che la notifica di quegli atti aveva interrotto il corso della prescrizione, e perciò chiedeva il rigetto della domanda.
Il giudice adito, in accoglimento di essa, annullava gli avvisi di mora.
Avverso la relativa decisione l’amministrazione proponeva appello, cui la E. R. resisteva, mentre invece D. L. e M. non si costituivano, dinanzi alla Corte distrettuale della stessa sede, la quale, con sentenza del 27 gennaio 2005, ha rigettato il gravame e condannato l’appellante alle spese, osservando che la prescrizione decennale non si applica al caso di specie, e che nemmeno la notifica dell’avviso di mora o di quello di liquidazione è idonea a interrompere il corso della prescrizione stessa, che non può essere sostituita da quella ordinaria, in mancanza di una sentenza passata in giudicato.
Contro questa decisione il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
La Società E.R. ha resistito con controricorso.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va esaminata l’eccezione sollevata dalla controricorrente, e che è di carattere pregiudiziale, secondo cui il ricorso dell’Agenzia è inammissibile, in quanto essa non è stata parte nel giudizio di merito.
 Essa è fondata.
Invero in tema di contenzioso tributario, una volta che l’appello avverso la sentenza della commissione provinciale era stato proposto soltanto dal Ministero delle finanze e non anche dall’ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate, e la società contribuente aveva accettato il contraddittorio solo nei confronti di quel soggetto processuale, il relativo rapporto si svolgeva soltanto nei riguardi del primo, e non anche dell’Agenzia delle entrate, che ha personalità giuridica ai sensi del D.Lvo n. 330 del 1999, e che era divenuta operativa dal 1° gennaio 2001 a norma del D.M. 28 dicembre 2000, senza che in questa fosse stata evocata in giudizio, sicché l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello allora era solamente il Ministero stesso. Pertanto il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione (v. pure Cass., sent. n. 18394 del 2004, n. 19072 del 2003).
In ordine poi alla posizione dell’altro ricorrente, e cioè del Ministero, col motivo addotto a sostegno del ricorso esso deduce violazione dell’art. 3 D.L. n. 2/86, convertito dalla L. n. 60/86, con riferimento all’art. 360, n. 3 c.p.c., in quanto il giudice di appello non ha considerato che, una volta svolti gli atti prodromici all’esecuzione forzata, costituiti dalla notifica dell’avviso di accertamento, e di quello di liquidazione, con la messa in mora il procedimento esecutivo doveva già considerarsi iniziato, e perciò non poteva più trattarsi di prescrizione breve, cioè triennale, ma si configurava quella ordinaria di dieci anni di cui all’art. 2946 cc.; pertanto l’amministrazione ben poteva ancora procedere coattivamente al recupero delle tasse ed accessori.

Il motivo è infondato.

Invero allorquando l’amministrazione aveva azionato il diritto a riscuotere le tasse relative al possesso dei veicoli da parte della contribuente, già esso era estinto per prescrizione, atteso che la normativa speciale da applicare era proprio quella di cui al decreto legge n. 2 del 1986, come convertito dalla legge n. 60 del 1986, e non piuttosto la disciplina generale codicistica relativa alla prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cc..
Come è noto, la prescrizione del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli è triennale, ed essa inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della medesima, bensì dall’inizio dell’anno successivo, in virtù della previsione di cui all’art. 2 del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella L. 7 marzo 1986, n. 60 (cfr. anche Cass., sent. n. 4137 del 26 aprile 1999, n. 3658 del 1997).
Inoltre va rilevato che l’avviso di liquidazione - come pure quello di mora - è un atto che, nel procedimento impositivo, non costituisce mera dichiarazione di giudizio sulla spettanza e l’ammontare del tributo e degli accessori, ma ha l’ulteriore funzione di richiederne il pagamento e, quindi, di costituire in mora il contribuente, con gli effetti previsti dall’art. 2943 c.c., norma rispetto alla quale le disposizioni speciali tributarie indicanti gli effetti interruttivi della prescrizione hanno carattere solo integrativo e non derogatorio (v. pure Cass., sent. n. 3338 del 18 aprile 1997).
Su tale punto dunque la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
Ne deriva che il ricorso va rigettato.
Quanto alle spese di questa fase, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore della controricorrente, avv. D. D. C., dichiaratosi
antistatario
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Errore sul numero di targa
« Risposta #13 il: 14 Dicembre 2009, 09:37:44 »

L’automobilista che chiede l’annullamento di una multa perché il vigile ha sbagliato a segnare il numero di targa non deve presentare querela di falso contro il verbale. Bastano delle testimonianze sulla sua presenza in altro luogo rispetto a quello dove l’infrazione stradale sarebbe stata commessa.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 27676 ha accolto il ricorso di un avvocato che era stato multato senza contestazione immediata.

L’uomo aveva subito impugnato il verbale sostenendo che l’agente accertatore avesse sbagliato a segnare il numero della targa della sua automobile. Quindi, senza dolo e per un semplice errore di percezione, aveva sostenuto il legale, non era necessaria la querela di falso. Ma il giudice di pace aveva respinto questa tesi, nonostante la testimonianza di alcuni colleghi sulla presenza dell’avvocato a studio.

Ora la Cassazione ha ribaltato completamente il verdetto accogliendo con rinvio il ricorso del professionista. infatti, hanno affermato i giudici, “per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto, non é necessario proporre querela di falso, ma é sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al Giudice di merito”.

Fonte Cassazione
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Passa veloce col semaforo giallo?
« Risposta #14 il: 14 Dicembre 2009, 09:39:43 »

È valida la multa fatta all’automobilista che passa in velocità col semaforo giallo anche se ha rispettato in quel tratto di strada i limiti imposti dalla segnaletica. In sostanza, ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 25769 del 9 dicembre 2009, “l’esistenza di un limite di velocità non giustifica il mantenimento di tale velocità anche in presenza di una intersezione, dovendo in tal caso il conducente deve moderare la velocità in previsione del possibile sopravvenire del segnale di fermata”.

Fonte Cassazione
 

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  • Mauro H: non riesco ad allegare le foto dei getti
    05 Settembre 2024, 11:21:52
  • Mauro H: salve a tutti, ho inviato un posto sul problema dell'accensione dopo un periodo fermo ...penso di averlo risolto
    05 Settembre 2024, 11:12:55
  • BigC: si, si legge
    21 Maggio 2024, 22:17:08
  • ciro.cittadino: Ciao Ragazzi, ho appena inviato un post su mancato afflusso benzina a carburatori 1 e 2. Fatemi sapere se si legge il post!!
    21 Maggio 2024, 19:09:39
  • BigC: Bene per te.. apri un topic e parlacene, così rimane
    20 Maggio 2024, 22:51:15
  • Mauro H: ups..parlo della bol d'or 900 e tutte le sue sorelle minori e maggiori
    20 Maggio 2024, 18:22:19
  • Mauro H: salve a tutti, ho apsettato 6 mesi prima di poter confermare chela moto adesso parte dopo lunghi periodi di sosta: avevo provato di tutto e di più da quanto emergeva in questi forum..problema antico ..beh... ho trovato un meccanico convinto che mi ha detto "sono gli spilli dei galleggianti ..quelli originali di ottone pesano il doppio di quelli commericiali "...beh ...scettico a mille ho provato ..1 mese di attesa perchè arrivassero gli originali ..e .son sei mesi che anche se sta ferma un mese parte subito ..
    20 Maggio 2024, 18:19:41
  • Marmittarumorosa: rubinetto benzina
    02 Maggio 2024, 12:36:55
  • MARK: Rapporti velocita giri motore cb,900
    06 Aprile 2024, 00:13:58
  • Miciomoto: presentazioni
    23 Marzo 2024, 13:15:48
  • armandocologgi: Buonasera, sapreste consigliarmi un kit per revisione carburatori per una Honda 350 four?
    28 Novembre 2023, 16:55:19
  • BigC: quindi pezzi interni dello strumento
    06 Giugno 2023, 21:30:08
  • Mauro H: Intendo gli ingranaggi interni.... inparticolare l aspirale per i contachilometri, non la velocità
    02 Giugno 2023, 15:41:33
  • BigC: Cosa intendi?
    17 Maggio 2023, 22:21:46
  • Mauro H: Salve a tutti, mi serve un ingranaggio che fa girare i numeretti dell conta kilometri.. chi ha da venderlo o sa se posso usarne un altro di altra marca a poco? Boldor 900
    05 Maggio 2023, 10:22:56
  • Giova: Prima ho sbagliato: ho scritto qui invece che nella ricerca
    03 Maggio 2023, 12:10:45
  • Giova: candele nere accensione
    03 Maggio 2023, 12:07:03
  • Giova: candele nere accensione
    03 Maggio 2023, 12:06:39
  • dolcesound: cbx
    28 Aprile 2023, 10:40:48
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