Che ne dite di questa interpretazione ? Letta daun articolo su Internet...
Cari amici,
come bene sapete dal prossimo 01.01.2015 TUTTI i veicoli 20ntennali saranno assoggettati alla tassa di proprietà, nonché alla IPT piena in caso di passaggio di proprietà.
Sul tema, come potete immaginare, ci sono tante scuole di pensiero "partorite" anche da chi MAI ha difeso i nostri diritti, ma ha solo voluto fare cassa cavalcando la vecchia la Legge non più in vigore dal 01.01.2015.
Fermo restando che TUTTE le province, al momento del passaggio di proprietà, esigeranno l'IPT piena e nulla si potrà fare, occorre fare un distinguo per quelle Regioni (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Prov. autonome di Trento e Bolzano, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche (solo moto), Basilicata, Puglia) che hanno legiferato in questi anni, per aggirare l'inadempienza dell'ASI che non produceva gli elenchi, così com'era nella ratio della L.342/2000 art.63 co.2 e 3.
Come detto, nelle Regioni cui sopra, la tassa auto storica delle 20ntennali è stata gestita in questi anni grazie a Leggi Regionali che, in un certo senso, "regolamentavano" l'annosa questione della inadempienza dell'A$I.
Cosa accade adesso che a livello nazionale è stato elevato a 30 anni la soglia della storicità ?
Accade che nelle Regioni nelle quali non esistono norme regionali, vale la norma nazionale, ma nelle Regioni nelle quali esistono norme regionali, non ancora abrogate, continuerebbero a valere le norme regionali.
Pertanto, laddove un cittadino residente in una di quelle Regioni, ove esistono norme regionali, abbia seguito la norma regionale vigente per far divenire storico il proprio veicolo, allo stesso cittadino non gli si può dire che il suo veicolo non è più storico, se non abrogando la Legge regionale !
Tutto ciò per dirvi che i diritti acquisiti tali sono, e di conseguenza ai possessori di veicoli 20ntennali divenuti storici grazie a norme regionali "tuttora in vigore", tali rimarrebbero anche se la norma nazionale "generale" non lo prevederebbe più !
Sul punto, anche lo Statuto del Contribuente all'art.3 della L.212/2000, prevede che: Efficacia temporale delle norme tributarie - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono !
Approfitto dell'occasione per farvi i miei migliori auguri di buon anno, augurandomi anche che gli "sbianchettatori" sparsi nello stivale, non cavalchino anche questa notizia come se fosse stata partorita dalle loro menti eccelse.