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Autore Topic: Veicoli Storici regione per regione Tassa Circolazione  (Letto 3522 volte)

Discordiano

  • Visitatore
Veicoli Storici regione per regione Tassa Circolazione
« il: 19 Giugno 2009, 11:00:29 »

LAZIO

Veicoli storici
Per circolare
AutocertificazioneCodice della stradaGuida al bollo autoRegioni e Province AutonomeCriteri di calcoloTariffariNumeri utiliDove e come si pagaQuando si paga, riduzioni ed esenzioniRiferimenti normativiGuida pratiche autoContenuto principale
Regione Lazio
Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.

Veicoli ultratrentennali

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:

costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),
non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
 
I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica:
l'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria


Euro 25,82 per gli autoveicoli
Euro 10,33 per i motoveicoli

La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Veicoli ultraventennali

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:

costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
 
Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica purchè in possesso dell'attestato di storicità rilasciato dall'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana).

 
Se però tali veicoli ultraventennali vengono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria pari a


Euro 25,82 per gli autoveicoli
Euro 10,33 per i motoveicoli

La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
La tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

« Ultima modifica: 19 Giugno 2009, 11:03:00 da Discordiano »
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Discordiano

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Re: Veicoli Storici regione per regione Tassa Circolazione
« Risposta #1 il: 19 Giugno 2009, 11:04:30 »

LOMABARDIA
Veicoli storici (ultraventennali)
Per circolare
AutocertificazioneCodice della stradaGuida al bollo autoRegioni e Province AutonomeCriteri di calcoloTariffariNumeri utiliDove e come si pagaQuando si paga, riduzioni ed esenzioniRiferimenti normativiGuida pratiche autoContenuto principale
Regione Lombardia
Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici (ultraventennali)
Gli autoveicoli ed i motoveicoli ultraventennali, ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone sono soggetti al pagamento delle tasse automobilistiche regionali di circolazione, in misura fissa, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché in regola con la normativa in materia di emissioni dei gas di scarico.
Salvo prova contraria, si presume che l'anno di costruzione coincida con quello di prima immatricolazione in Italia o all'estero.

Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso professionale, vale a dire quelli utilizzati nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Gli importi fissi sono:

30,00 euro per le autovetture

20,00 euro per i motoveicoli

ATTENZIONE!

In sede di prima applicazione della nuova normativa, dal 1°gennaio 2004 tale tassa era diventata tassa di proprietà rispetto alla precedente normativa regionale secondo la quale era tassa di circolazione.

Conseguentemente i veicoli ultraventennali dovevano essere assoggettati al pagamento di un versamento frazionato per tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti da gennaio 2004 fino al mese antecedente quello di immatricolazione. Tale pagamento doveva essere effettuato entro il 31 gennaio 2004.

Con la legge regionale n.5 del 24 marzo 2004, viene ripristinata la tassa di circolazione per i veicoli ultraventennali, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2004.

Pertanto:

per quanti abbiano proceduto al pagamento in dodicesimi della tassa di possesso a seguito della previgente normativa, potranno adeguare, in caso di circolazione del veicolo, l'importo della tassa fino alla concorrenza dellimporto dovuto (euro 30,00 per autoveicoli, euro 20,00 per motoveicoli) con validità della tassa pagata fino al 31 dicembre dell'anno solare in corso;
per quanti abbiano proceduto al versamento cumulativo di più periodi d'imposta per importi superiori a quello previsto per la tassa di circolazione, potranno richiedere il rimborso della somma eccedente la tassa dovuta per l'anno solare 2004, ovviamente in caso di circolazione del veicolo.
per quanti abbiano proceduto al versamento della tassa in virtù della vigente normativa, nel caso di mancata circolazione del veicolo, potranno richiedere il rimborso dell'importo versato a titolo di tassa di proprietà.
Le modalità operative per l'esercizio del diritto indicato ai punti precedenti nonché eventuali ulteriori fattispecie saranno meglio dettagliate con apposite risoluzioni emanate dalla Regione.
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Discordiano

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Re: Veicoli Storici regione per regione Tassa Circolazione
« Risposta #2 il: 19 Giugno 2009, 11:05:47 »

Provincia Autonoma di Bolzano
Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici
Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:

costruiti da oltre vent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
I veicoli storici ultraventennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica : l'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

A decorrere dal 1° gennaio 2005, se le autovetture ed i motocicli ultraventennali destinati esclusivamente al trasporto di persone ad uso privato, sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche, deve essere versata una tassa di circolazione.

Essa va versata, in rapporto ai trimestri di effettiva utilizzazione nella misura indicata nella successiva tabella:

Autovetture (tariffa per "Euro 0") Tariffe in Euro
 4 Trimestri
 3 Trimestri
 2 Trimestri
 1 Trimestre
 Tassa minima per versamento
 
Per ogni KW fino a 100 KW
 2,70
 2,03
 1,35
 0,68
 22,50
 
Per ogni KW oltre 100 KW
 4,05
 3,04
 2,03
 1,01
 
Per ogni CV fino a 136 CV
 1,99
 1,49
 1,00
 0,50
 
Per ogni CV oltre 136 CV
 2,98
 2,24
 1,49
 0,75
 
Motocicli fino a 11 KW o 15 CV (tariffa per "Euro 0") Tariffe in Euro
 4 Trimestri
 3 Trimestri
 2 Trimestri
 1 Trimestre
 Tassa minima per versamento
 
Tariffa fissa
 23,40
 18,00
 18,00
 18,00
 18,00
 
Motocicli oltre 11 KW o 15 CV (tariffa per "Euro 0") Tariffe in Euro
 4 Trimestri
 3 Trimestri
 2 Trimestri
 1 Trimestre
 Tassa minima per versamento
 
Tariffa base fissa per KW o CV
 23,40
 17,55
 11,70
 5,85
 18,00
 
Tariffa aggiuntiva per ogni KW
 1,53
 1,15
 0,77
 0,38
 
Tariffa aggiuntiva per ogni CV
 1,13
 0,85
 0,57
 0,28
 

 

Si rammenta che il periodo di imposta é stabilito in trimestri ricompresi nel medesimo anno solare (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre) e pertanto la tassa potrá essere corrisposta rispettivamente per 1, 2, 3 o 4 trimestri del medesimo anno.

ATTENZIONE:

Sono esclusi dall'applicazione del beneficio, e dovranno corrispondere la tassa automobilistica secondo le regole ordinarie, gli autoveicoli e motoveicoli destinati ad uso professionale e gli autoveicoli trasporto promiscuo persone e cose con tipo di carrozzeria "cassone".
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Discordiano

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Re: Veicoli Storici regione per regione Tassa Circolazione
« Risposta #3 il: 19 Giugno 2009, 11:07:53 »

 Provincia Autonoma di Trento
Veicoli storici

Provincia Autonoma di TrentoRiduzioni ed esenzioni per veicoli storici
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali

costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),
non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.

L'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di

Euro 25,82 per gli autoveicoli

Euro 10,33 per i motoveicoli.

La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:

costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico - riconducibili ad apposite determinazioni dell'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) - sono previste agevolazioni fiscali, che però dovranno essere disciplinate da apposite norme attuative della Regione

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Discordiano

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Re: Veicoli Storici regione per regione Tassa Circolazione
« Risposta #4 il: 19 Giugno 2009, 11:09:00 »

Regione Emilia Romagna
Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali

costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),
non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.

L'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di

 

Euro 25,82 per gli autoveicoli

Euro 10,33 per i motoveicoli.

 

La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico aventi le seguenti caratteristiche:


costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
Ai fini del riconoscimento dell'esenzione, per tali veicoli la Regione Emilia Romagna considera valido esclusivamente l'attestato di storicità rilasciato singolarmente per ogni autoveicolo dall'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana).Anche per tali veicoli, naturalmente, resta fermo l'obbligo di corrispondere la tassa di circolazione forfettaria pari a

 

Euro 25,82 per gli autoveicoli

Euro 10,33 per i motoveicoli

 

nel caso in cui siano posti in circolazione su strada o su pubbliche aree.
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Discordiano

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Re: Veicoli Storici regione per regione Tassa Circolazione
« Risposta #5 il: 19 Giugno 2009, 11:10:33 »

Regione Toscana - Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e motoveicoli con le seguenti caratteristiche:

costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),
non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica:
l'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).
Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di

Euro 28,40 per gli autoveicoli
Euro 11,36 per i motoveicoli.

La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:

costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
La Regione Toscana - con Legge Regionale n.43 del 20/12/2002 - ha introdotto importanti novità per il pagamento delle tasse automobilistiche dovute per i veicoli storici ultraventennali.
Le novità riguardano le tasse automobilistiche dovute a partire dall'anno 2003 e per i precedenti anni 2001 e 2002.

A partire dal 1° gennaio 2003 per i veicoli ultraventennali, al posto della tassa automobilistica ordinaria, deve essere pagata una tassa di possesso forfettaria, pari a:

Euro 60,00 per gli autoveicoli

Euro 25,00 per i motoveicoli

da versare negli stessi termini e con la stessa periodicità previsti per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria. Il versamento può essere eseguito presso le Delegazioni ACI situate nelle Regioni convenzionate, presso gli sportelli del consorzio Sermetra e presso gli uffici postali, utilizzando il conto corrente postale n.7500 intestato alla Regione Toscana. In caso di ritardo vengono applicate, come di consueto, le sanzioni e gli interessi previsti dalla vigente normativa.

IMPORTANTE: Se la tassa automobilistica ordinaria è più favorevole di quella forfettaria, si può versare la tassa ordinaria.

 
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Discordiano

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Re: Veicoli Storici regione per regione Tassa Circolazione
« Risposta #6 il: 19 Giugno 2009, 11:11:26 »

Regione Umbria-Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli ed i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:

costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),
non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.

L'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di

Euro 25,82 per gli autoveicoli

Euro 10,33 per i motoveicoli.

La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:

costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico - riconducibili ad apposite determinazioni dell'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) - sono previste agevolazioni fiscali, che però dovranno essere disciplinate da apposite norme attuative della Regione
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Discordiano

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Re: Veicoli Storici regione per regione Tassa Circolazione
« Risposta #7 il: 19 Giugno 2009, 11:12:20 »

Regione Abruzzo-Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali

costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),
non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.

L'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di

Euro 28,40 per gli autoveicoli

Euro 11,36 per i motoveicoli.

La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:

costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico - riconducibili ad apposite determinazioni dell'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) - sono previste agevolazioni fiscali, che però dovranno essere disciplinate da apposite norme attuative della Regione
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Re: Veicoli Storici regione per regione Tassa Circolazione
« Risposta #8 il: 19 Giugno 2009, 11:13:54 »

Regione Puglia-Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali

costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),
non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.

L'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di

Euro 30,00 per gli autoveicoli

Euro 20,00 per i motoveicoli.

La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:

costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico - riconducibili ad apposite determinazioni dell'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) - sono previste agevolazioni fiscali, che però dovranno essere disciplinate da apposite norme attuative della Regione
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Re: Veicoli Storici regione per regione Tassa Circolazione
« Risposta #9 il: 19 Giugno 2009, 11:14:39 »

Regione Basilicata-Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici
Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali

costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),
non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.

L'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di

 

Euro 25,82 per gli autoveicoli
Euro 10,33 per i motoveicoli..

 

La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:

costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico - riconducibili ad apposite determinazioni dell'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) - sono previste agevolazioni fiscali, che però dovranno essere disciplinate da apposite norme attuative della Regione
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Re: Veicoli Storici regione per regione Tassa Circolazione
« Risposta #10 il: 19 Giugno 2009, 11:17:10 »

Per le regioni mancanti provvederò in un secondo momento non avendo dati certi.
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Re: Veicoli Storici regione per regione Tassa Circolazione
« Risposta #11 il: 19 Giugno 2009, 11:19:22 »

Sul sito della FMI c' è il file scaricabile con le Regioni accorpate.
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Re: Veicoli Storici regione per regione Tassa Circolazione
« Risposta #12 il: 19 Giugno 2009, 11:23:55 »

Sul sito della FMI c' è il file scaricabile con le Regioni accorpate.

Vorrei utilizzare le mie fonti ma se preferite quelle della FMI.......
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Re: Veicoli Storici regione per regione Tassa Circolazione
« Risposta #13 il: 19 Giugno 2009, 11:24:53 »

Le fonti dovrebbero essere le stesse, visto che la normativa è fatta in accordo con loro.
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Re: Veicoli Storici regione per regione Tassa Circolazione
« Risposta #14 il: 19 Giugno 2009, 11:45:05 »

Grazie Discolo....un po'di chiarezza  :hello2:
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    21 Maggio 2024, 22:17:08
  • ciro.cittadino: Ciao Ragazzi, ho appena inviato un post su mancato afflusso benzina a carburatori 1 e 2. Fatemi sapere se si legge il post!!
    21 Maggio 2024, 19:09:39
  • BigC: Bene per te.. apri un topic e parlacene, così rimane
    20 Maggio 2024, 22:51:15
  • Mauro H: ups..parlo della bol d'or 900 e tutte le sue sorelle minori e maggiori
    20 Maggio 2024, 18:22:19
  • Mauro H: salve a tutti, ho apsettato 6 mesi prima di poter confermare chela moto adesso parte dopo lunghi periodi di sosta: avevo provato di tutto e di più da quanto emergeva in questi forum..problema antico ..beh... ho trovato un meccanico convinto che mi ha detto "sono gli spilli dei galleggianti ..quelli originali di ottone pesano il doppio di quelli commericiali "...beh ...scettico a mille ho provato ..1 mese di attesa perchè arrivassero gli originali ..e .son sei mesi che anche se sta ferma un mese parte subito ..
    20 Maggio 2024, 18:19:41
  • Marmittarumorosa: rubinetto benzina
    02 Maggio 2024, 12:36:55
  • MARK: Rapporti velocita giri motore cb,900
    06 Aprile 2024, 00:13:58
  • Miciomoto: presentazioni
    23 Marzo 2024, 13:15:48
  • armandocologgi: Buonasera, sapreste consigliarmi un kit per revisione carburatori per una Honda 350 four?
    28 Novembre 2023, 16:55:19
  • BigC: quindi pezzi interni dello strumento
    06 Giugno 2023, 21:30:08
  • Mauro H: Intendo gli ingranaggi interni.... inparticolare l aspirale per i contachilometri, non la velocità
    02 Giugno 2023, 15:41:33
  • BigC: Cosa intendi?
    17 Maggio 2023, 22:21:46
  • Mauro H: Salve a tutti, mi serve un ingranaggio che fa girare i numeretti dell conta kilometri.. chi ha da venderlo o sa se posso usarne un altro di altra marca a poco? Boldor 900
    05 Maggio 2023, 10:22:56
  • Giova: Prima ho sbagliato: ho scritto qui invece che nella ricerca
    03 Maggio 2023, 12:10:45
  • Giova: candele nere accensione
    03 Maggio 2023, 12:07:03
  • Giova: candele nere accensione
    03 Maggio 2023, 12:06:39
  • dolcesound: cbx
    28 Aprile 2023, 10:40:48
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