1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.
2. Per i tre anni successivi alla data del conseguimento della patente di categoria B, non e' consentito il superamento della velocita' di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
2 bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B (rilasciata a partire dal 1 gennaio 2010) , il primo anno dal rilascio nonè consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2 bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'art.121.
5. Il titolare di patente di guida italiana che, nei primi tre anni dal conseguimento della patente circola oltrepassando i limiti di guida e di velocita' di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validita' della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.