La sentenza n. 3641 del 15.10.08 del Giudice di Pace di Viterbo ha annullato la multa elevata ad un automobilista dalla Polstrada con l'ausilio del Tutor sull'autostrada A1. Il Giudice ha rilevato, infatti, che il Tutor, quando rileva la velocità media, non rientra nella categoria dei misuratori di velocità, come ad esempio l'autovelox, e pertanto a tale dispositivo deve essere applicata una riduzione della velocità del 15% e non del 5% come è avvenuto nel caso specifico. Però non lasciatevi trarre in inganno da tale sentenza in quanto il codice all'art. 345 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada stabilisce testualmente: le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente.
Comunque la media "Viene calcolata da porta a porta".
"E il comma 2 - continua - recita: le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.