Se non siete più in possesso di una o di entrambe le targhe a causa del furto, smarrimento, distruzione o deterioramento di una o di entrambe ecco come ci si deve comportare:
- In caso di furto o smarrimento di una o entrambe le targhe l'intestatario deve, entro 48 ore dalla constatazione, presentare denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza.
Trascorsi 15 giorni senza che ci sia stato ritrovamento, si deve richiedere una nuova immatricolazione, nuove targhe e una re-iscrizione al PRA. Nel periodo di 15 giorni successivo alla denuncia di furto o smarrimento si può circolare con una targa autocostruita che rispetti le dimensioni e la collocazione della targa originale.
- In caso di distruzione di una od entrambe le targhe l'intestatario deve, entro 48 ore dalla constatazione, presentare denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza. La richiesta di una nuova immatricolazione, nuove targhe e una re-iscrizione al PRA può essere presentata immediatamente e non è ammessa la circolazione con targa autocostruita.
- In caso di deterioramento di una od entrambe le targhe (targa deformata, con numeri illeggibili ecc.) non è richiesta la denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza. La richiesta di una nuova immatricolazione, nuove targhe e una re-iscrizione al PRA può essere presentata immediatamente e non è ammessa la circolazione con targa autocostruita.
Casi particolari riguardanti il deterioramento delle targhe
Sostituzione gratuita della targa deteriorata (circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.1098/60G1/MOT6 del 25/2/2002)
Se, dopo una verifica tecnica sulla targa deteriorata, fossero accertati vizi, difetti o errori del processo di fabbricazione o dei materiali impiegati, la targa verrà sostituita con una nuova, con la stessa numerazione della precedente, senza spese per il proprietario del veicolo.
In attesa della nuova targa si potrà circolare applicando, al posto della targa da sostituire, un pannello a fondo bianco delle stesse dimensioni e che riporti le medesime indicazioni della targa originaria.
Furto, smarrimento o distruzione del certificato di proprietà
Nel caso di furto, smarrimento o distruzione del foglio complementare o del certificato di proprietà, chiunque (non necessariamente l'intestatario al PRA) può presentare denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza e poi richiedere al PRA il rilascio di un duplicato mediante le note di richiesta con firma dell'intestatario al PRA, allegando l'originale o la copia conforme della denuncia (o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia). Qualora la richiesta sia presentata da un terzo, occorre allegare la copia di un documento di identità o riconoscimento di colui che sottoscrive la nota. Le note di richiesta sono in distribuzione gratuita presso il PRA. Se invece questi documenti sono solo gravemente deteriorati, ma consentono almeno la leggibilità del numero di targa, non è necessaria la denuncia ed è sufficiente la richiesta di duplicato, allegando il documento deteriorato.
SOMME DOVUTE PER IL DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PROPRIETA' PER DETERIORAMENTO Emolumenti ACI
7,44 euro
Imposta di bollo per trascrizione al PRA
29,24 euro (in caso di utilizzo del CdP)
43,86 (in caso di utilizzo del modello NP-3B)
Attenzione: se si richiede il duplicato del CdP per smarrimento si devono versare solo gli Emolumenti ACI e non l'Imposta di bollo (L. 405/90).
Le pratiche auto possono essere svolte, oltre che di persona curando direttamente i vari adempimenti, anche tramite le agenzie, comprese le Delegazioni ACI: in questo caso si paga, oltre al costo “vivo” della pratica, anche il servizio di intermediazione che è offerto in regime di libero mercato.
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Furto, smarrimento o distruzione della carta di circolazione
Nel caso di furto o smarrimento della carta di circolazione, è necessario che l'intestatario, entro 48 ore dalla constatazione, presenti denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza. Quest'ultima rilascerà contestualmente un permesso provvisorio di circolazione della validità di 90 giorni. Entro questo termine l'intestatario riceverà il duplicato della carta di circolazione al proprio indirizzo di residenza mediante posta-contrassegno. In ogni caso, se il duplicato non perviene entro i 90 giorni previsti, la validità del permesso provvisorio di circolazione è automaticamente prorogata fino al momento della consegna del duplicato. La stessa procedura viene seguita quando si denuncia la distruzione della carta di circolazione. Nel caso di deterioramento della carta di circolazione, tale da rendere illeggibili i dati in essa contenuti, l'intestatario deve presentare, personalmente o attraverso agenzia autorizzata, apposita domanda all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) che, entro 30 giorni, provvede a rilasciare il duplicato.
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