Dal 1° gennaio 2013 non c'è più l'obbligo di comunicare alla compagnia che non si intende rinnovare il contratto grazie alle novità introdotte dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. Infatti, i contratti r.c. auto si risolvono automaticamente alla loro scadenza naturale e non possono essere tacitamente rinnovati. La copertura assicurativa prevista dal contratto scaduto continua ad operare non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza, fino alla stipulazione della nuova polizza.
Lo dice in una sua
nota l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.