Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Pagamento in misura ridotta - Violazioni al codice della strada - Non suscettibili di pagamento in misura ridotta - Applicabilità artt. 18 e 22 L. n. 689/ 1981 - Necessità dell'emissione di ordinanza-ingiunzione - Assoggettabilità ad un termine di decadenza - Esclusione - Prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione – Applicabilità
In tema di violazioni del codice della strada quando non sia possibile il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ex art. 202 cod. strada, la mancata impugnazione del verbale non determina la formazione del titolo esecutivo, essendo impugnabile, in questa tipologia di sanzione, esclusivamente l'ordinanza-ingiunzione, secondo la disciplina generale desumibile dagli artt. 18 e 22 legge n. 689 del 1981. Ne consegue che l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non è assoggettata ad alcun termine di decadenza trovando come unico limite temporale il termine di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione.