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Autore Topic: I vizi del verbale  (Letto 1277 volte)

Discolo

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I vizi del verbale
« il: 21 Ottobre 2009, 15:10:45 »

Soltanto mancando uno dei requisiti essenziali, si può richiedere la nullità dell'atto:

Verbale che presenti vizi sugli elementi essenziali e’ illegittimo e puo’ essere annullato, tramite apposito ricorso. Tale annullamento ha valenza retroattiva, quindi nel caso il verbale si considera come mai emanato.

I vizi suddetti, detti “di forma”, possono riguardare:

l’erronea indicazione delle generalita’ del conducente;
l’omessa od errata indicazione della data e dell’ora nella quale e’ avvenuta l’infrazione (quando da cio’ risulti pregiudicata l’esatta identificazione del fatto);
L’erronea indicazione del tipo e della targa del veicolo quando non possano essere desunti con certezza in altro modo;
mancata esposizione dei fatti;
mancata o erronea indicazione dell’autorita’ competente per il ricorso;
mancata, non chiara od insufficiente indicazione delle motivazioni di mancato fermo (si veda piu’ avanti, nella sezione “notifica”);
mancata, non chiara od insufficiente informazione riguardo all’obbligo di comunicare i dati del conducente (quando questi non sia stato subito identificato ed il verbale viene notificato al proprietario, si veda piu’ avanti, nella sezione “comunicazione dati conducente”);
errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare (se e’ applicabile la sanzione ridotta essa dev’essere riportata);
Attenzione, pero’. La mancanza o l’errore materiale su singoli elementi del verbale non ne determina automaticamente la nullita’, a meno che non siano compromessi i diritti del contravventore.
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Discolo

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Re: I vizi del verbale
« Risposta #1 il: 21 Ottobre 2009, 15:18:46 »

Ad integrazione del precedente post, vi rinfresco la memoria, per quanto attiene la notificazione degli atti:

Nel caso classico in cui vi sia contestazione immediata la notifica avviene tramite consegna nelle mani del trasgressore del verbale originale, solitamente redatto a mano su moduli prestampati.

Tuttavia vi sono numerosi e frequenti casi in cui la contestazione immediata puo’ legittimamente non avvenire, con la conseguenza che il verbale dev’essere notificato in un momento successivo.

Come regola generale, in questi casi il verbale dev’essere notificato all’effettivo trasgressore -se conosciuto- oppure ad uno dei soggetti solidalmente obbligati (il proprietario del veicolo, in genere) che risultino registrati al PRA alla data dell’accertamento.

Tale notifica dev’essere fatta entro 150 giorni dall’identificazione di tali soggetti, ovvero -citando l’art.201 comma 1- da quando l’amministrazione e’ “posta in grado di provvedere alla loro identificazione” considerando cio’ che risulta al PRA o all’archivio nazionale dei veicoli.

E’ quindi chiaro che il giorno da cui partire col conteggio dei 150 giorni non e’ facile da stabilire perche’ puo’ variare da caso a caso, e non e’ pertanto possibile standardizzare ne’ le regole ne’ i possibili ricorsi riguardanti questo delicato punto.

Il caso di residenti all’estero, invece, il verbale dev’essere notificato entro 360 giorni dall’accertamento, calcolati inequivocabilmente dalla data dell’infrazione.

La notifica, ovviamente, deve avvenire alla residenza o domicilio dei soggetti destinatari che puo’ essere desunta -a seconda dei casi- dalla carta di circolazione o dalla patente di guida, dall’archivio nazionale dei veicoli tenuto presso il dipartimento per i trasporti terrestri (ex Motorizzazione), dal P.R.A od anche dall’anagrafe tributaria.

In caso di notifica “differita” il verbale originale redatto dall’organo accertatore rimane agli atti dell’ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata redatta -anche con sistemi meccanizzati- a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando.

Alla notifica, oltre che i soggetti previsti dal codice della strada (vedi la sezione “organi che possono applicare le sanzioni”), possono provvedere anche i messi comunali o i funzionari dell’organo accertatore secondo le modalita’ previste dal codice di procedura civile o -in alternativa- a mezzo posta tramite invio di una raccomandata a/r.

Non di rado i Comuni, quindi gli organi di polizia municipale, stipulano convenzioni con corrieri privati per la consegna sul proprio territorio. In questi casi fungono da “casa comunale” le varie filiali di tale corriere, specificate negli avvisi di giacenza.

Le modalita’ di notifica previste dalla legge comprendono, oltre alla classica consegna dell’atto nelle mani del destinatario (da parte del messo comunale, corriere, postino), la consegna ad un soggetto terzo abilitato, od addirittura la compiuta giacenza dell’atto presso la posta o la cassa comunale.

Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi e’ tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

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