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Autore Topic: Contestazione immediata limi di velocita' - Parere Prefetture  (Letto 967 volte)

Discolo

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Continua a pervenire a questo Ufficio un elevatissimo numero di ricorsi avverso verbali di accertamento di violazioni concernenti il superamento dei limiti di velocità rilevate a mezzo di apparecchiature autovelox.
I cittadini contestano, in particolare, la legittimità degli accertamenti di cui sopra con riferimento alla mancanza di contestazione immediata.
Al riguardo non può non evidenziarsi come la rilevazione a distanza e differita nel tempo delle infrazioni al Codice della Strada si ponga inequivocabilmente quale eccezione a due principi cardine della normativa di settore, vale a dire la presenza dell'agente accertatore e la contestazione immediata della violazione.
Tale regime derogatorio trova riscontro nel combinato disposto dell’art. 4 del D.L. 121/2002 convertito in legge 1 agosto 2002 n. 168 e dell’art. 201, commi 1 bis e 1 ter, del C.d.S..
L’art. 4 del D.L. 121/2001 prevede la possibilità che, in determinate strade e in determinate situazioni individuate con assoluta chiarezza nel testo normativo, possano utilizzarsi strumenti di controllo di tipo remoto, cioè senza la necessità di intervento diretto degli operatori di polizia e di contestazione immediata, per la rilevazione delle violazioni previste dagli artt. 142 e 148 C.d.S. in tema, rispettivamente, di limiti di velocità e di sorpasso in curva.
L’art. 201, comma 1 bis del C.d.S.,  dal canto suo, prevede che  “la contestazione immediata non è necessaria nei seguenti casi:
a)   impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b)   attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c)   sorpasso vietato;
d)   accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e)   accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f)   accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g)   rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'art. 17, comma 133 bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.”
Il comma 1 ter dello stesso art. 201, a sua volta, stabilisce che: "Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) della comma 1 bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate".
La corretta esegesi delle disposizioni sopra richiamate induce a ritenere che il legislatore, dopo aver specificato, al comma 1 bis dell’art. 201 C.d.S., i casi eccezionali di consentita contestazione differita, indica, al comma 1 ter, le ipotesi in cui non è neppure necessaria la presenza in loco dell'operatore di polizia laddove l'accertamento avvenga con apposite apparecchiature debitamente omologate.
Viene conseguentemente affermato il principio per il quale , nelle ipotesi di cui alle summenzionate lett. b), f) e g), l’omologazione delle apparecchiature utilizzate rende non necessaria la presenza degli agenti accertatori.

L’utilizzazione di apparecchiature regolarmente omologate è però condizione necessaria e sufficiente ad evitare la presenza degli organi accertatori, e quindi la necessità della contestazione immediata, solo nell’ipotesi di cui alla lettera b) e nell’ipotesi di cui alla lettera f), allorchè si tratti di autostrade e strade extraurbane principali (cfr. art. 4, comma 1, del D.L. 121/2002).
Invece, sempre nell’ipotesi di cui alla lettera f) ma allorchè si tratti di strade extraurbane  secondarie e di strade urbane di scorrimento, alla condizione della omologazione dell’apparecchiatura utilizzata deve aggiungersi quella del dispiegamento di una attività amministrativa "terza" rispetto sia all’Ente proprietario delle strade sia all’Organo accertatore, attività che nel caso di specie è demandata dalla legge al Prefetto ed è finalizzata proprio al riscontro preventivo della sussistenza delle condizioni che legittimano l’installazione dei dispositivi in deroga ai principi generali della presenza dell’organo accertatore e della contestazione immediata da parte dello stesso.
Nell’ipotesi di cui alla lettera g), infine, alla condizione della omologazione dell’apparecchiatura utilizzata deve aggiungersi lo svolgimento di una complessa ed articolata procedura amministrativa che si conclude con il rilascio di una autorizzazione ministeriale.
In conclusione, per effetto di quanto sopra evidenziato, le rilevazioni delle violazioni concernenti i limiti di velocità possono legittimamente effettuarsi come di seguito indicato:
a)   mediante postazioni non presidiate dagli organi accertatori, con conseguente accertamento e contestazione successiva, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali per diretta disposizione di legge nonchè sulle strade extraurbane secondarie (che tali non sono allorchè attraversano centri abitati) e sulle strade urbane di scorrimento (che sono quelle a due carreggiate separate da spartitraffico) solo laddove queste ultime due tipologie di arterie siano individuate con apposito decreto prefettizio, come previsto dal già citato art. 4 del D.L. 121 del 2002.
b)   mediante postazioni direttamente gestite dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità, con conseguente contestazione differita, allorchè vengano utilizzate le apparecchiature di cui all’art. 201, comma 1 bis lett. e) del C.d.S. nelle strade diverse dalle tipologie indicate al punto a) e quindi sia sulle strade extraurbane secondarie non individuate dal decreto prefettizio, sia all’interno dei centri abitati (da questi ultimi sarebbero escluse le sole strade urbane di scorrimento che fossero individuate nel provvedimento del Prefetto ma in questa Provincia non risultano esistenti).
Si sottolinea che nell’ipotesi di cui al punto b) dovrà darsi debitamente atto nel verbale della presenza in loco dell'operatore di polizia nonché della circostanza che l’apparecchiatura utilizzata rende possibile la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo al transito del veicolo e quando lo stesso è ormai a distanza dal posto di accertamento o comunque non può essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.
Si confida vivamente che la suesposta esegesi normativa che precede valga a chiarire definitivamente le condizioni ed i limiti normativamente previsti per la corretta utilizzazione dei dispositivi  in uso per la rilevazione a distanza del superamento dei limiti di velocità.
E comunque si rende con l’occasione noto, che proprio nell’intento di fornire un utile contributo al  superamento, auspicabilmente condiviso, delle incertezze e perplessità finora evidenziatesi nell’applicazione della normativa in questione, questa Prefettura è venuta nella determinazione di pervenire al più presto alla revoca del decreto prefettizio  n. 5258/2002 del 22.10.2002 previa emanazione di un nuovo, più puntuale,  provvedimento, il quale valga a superare definitivamente i dubbi finora manifestatisi e nel quale, in accoglimento di proposte nel frattempo pervenute, potranno anche individuarsi, ove ne ricorrano i presupposti nuove strade (rectius,tratti di esse), che, pur avendo i  requisiti di legge per la rilevazione a distanza degli eccessi di velocità non sono state a suo tempo prese in considerazione.
Al riguardo, si invitano pertanto gli Organi di polizia in indirizzo a voler formulare, con riferimento all’ambito territoriale di competenza, motivate proposte ai fini dell’adozione del nuovo emanando provvedimento.
Si sottolinea che potranno essere segnalate solo le strade o più plausibilmente delimitati tratti di esse, di cui all’art. 2, comma 2, lett. c) e d) del codice della strada e cioè strade extraurbane  secondarie, laddove non attraversino centri abitati, e in ipotesi (ma come si è già detto non risulta che in questa Provincia ne esistano) strade urbane di scorrimento (con esclusione di ogni altro tipo di strada urbana).
Tutte le proposte che saranno avanzate dovranno essere congruamente motivate e supportate da ogni utile dato ed elemento conoscitivo con riguardo ai criteri previsti dall’art. 4, comma 2 del D.L. 121/2002 (caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali delle arterie segnalate, tasso di incidentalità rilevato, volume e tipologia del traffico, condizioni strutturali, impossibilità per motivi di sicurezza di procedere al fermo degli autoveicoli).
Le proposte che saranno fatte pervenire saranno attentamente vagliate ed esaminate da questa Prefettura con l’ausilio dei competenti organi statali di Polizia e, se del caso, anche con appositi sopralluoghi,  al fine di accertare l’effettiva ricorrenza dei presupposti normativamente previsti per l’inserimento delle arterie segnalate nell’emanando provvedimento.
Resta inteso che fino all’ adozione del nuovo preannunciato provvedimento, per la quale si renderanno comunque necessari tempi tecnici solo in parte comprimibili, resterà normalmente in vigore il Decreto n. 5258 del 22.10.2002. E poiché è del tutto irrilevante che quest’ultimo non abbia esplicitamente escluso i centri abitati dall’utilizzabilità delle postazioni impresidiate per la rilevazione a distanza degli eccessi di velocità, dal momento che tale esclusione discende direttamente dalla legge, le Polizie municipali in indirizzo vorranno cortesemente astenersi da subito dal far uso di tali dispositivi in condizioni e con modalità non in sintonia con le indicazioni come sopra fornite. Ove ciò non accada questa Prefettura si vedrà, suo malgrado costretta a continuare ad accogliere i ricorsi proposti in via amministrativa avverso verbali che per tutto quanto esplicitato appaiono oggettivamente censurabili sotto il profilo della legittimità.
Si confida, del resto, nella fattiva cooperazione che in proposito vorrà assicurarsi da tutti indistintamente gli Organi di polizia, i quali nella specifica materia sono chiamati ad operare esclusivamente in spirito di servizio per la collettività, nell’interesse della quale dovrà certamente perseguirsi la massima consentita sicurezza della circolazione stradale, non disgiunta però dalla piena legittimità della connessa attività sanzionatoria.
La presente circolare viene estesa per conoscenza anche ai signori Giudici di pace della provincia per evidenziare l’orientamento dello scrivente Ufficio e per ogni conseguente valutazione, con preghiera di eventuali gradite osservazioni in merito.
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