Torna l'oltraggio a pubblico ufficiale. Il disegno di legge in tema di sicurezza ha infatti inserito nel codice penale l'articolo 341-bis che reintroduce il reato a dieci anni dalla sua abrogazione. Una scelta che non mancherà di suscitare qualche recriminazione: la fattispecie originaria (contemplata dall'articolo 341 del codice penale) venne abrogata dalla legge 205/99. Il delitto cessava così di avere una sua autonomia, ma, sia chiaro, l'oltraggio ha continuato a essere contestato, rientrando a pieno titolo nell'ambito dell'ingiuria aggravata. Così facendo, il legislatore aveva ritenuto sufficiente, per la tutela del pubblico ufficiale, il comune reato di ingiuria posto a tutela di qualunque cittadino; peraltro, essendo il reato procedibile a querela di parte, si rimandava alla volontà dell'offeso la valutazione dell'opportunità di richiedere la tutela in sede penale. Tuttavia, non bisogna credere che il parlamento abbia semplicemente ripristinato il delitto nella sua formulazione originaria, riportando così la normativa alla situazione antecedente l'abrogazione del 1999. Infatti, il reato versione 2009 si presenta con una struttura profondamente rinnovata, al confronto con il testo precedente.
Rispetto alla vecchia fattispecie, le differenze sono più che sensibili e determinano, con tutta evidenza, una restrizione del campo di operatività del delitto. Le novità possono così riassumersi:
- l'offesa deve avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- è necessaria la presenza di più persone, oltre al pubblico ufficiale e a chi offende;
- l'offesa deve possedere una valenza tale da sminuire contemporaneamente sia l'onore sia il decoro del pubblico ufficiale;
- il fatto deve avvenire mentre il pubblico ufficiale compie un atto del suo servizio;
- il fatto deve avvenire a causa o nell'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale;
- il risarcimento del danno, nei confronti del pubblico ufficiale e dell'ente di appartenenza, determina l'estinzione del reato.
La limitata sfera di applicazione, rispetto alla precedente versione, rappresenta un preciso obiettivo della riforma, laddove nei lavori parlamentari veniva espressa la preoccupazione di gravare eccessivamente il lavoro dei tribunali. E proprio in tal senso, crediamo, deve essere letta e valutata la specifica causa di estinzione del reato consistente nel risarcimento del danno.
Altro particolare degno di nota, è costituito dall'introduzione nel Codice penale dell'articolo 393-bis: si tratta, in buona sostanza dell'inserimento della scriminante relativa agli atti arbitrari del pubblico ufficiale. L'oltraggio non scatta, quindi, quando il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio o il pubblico impiegato abbia scatenato la reazione oltraggiosa, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.
Okkio per i piu' focosi!!