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Autore Topic: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2000, n.358  (Letto 630 volte)

Discordiano

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- Regolamento recante norme
per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla
reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n.
50).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, e l'allegato 1, n. 29;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, capo III, sezione III, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Acquisito l'avviso dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato reso in data 23 marzo 2000;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2000;
Acquisito l'avviso dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali reso in data 22 giugno 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 26 giugno 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'interno e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento, in attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro
rimorchi e del conseguente riordino amministrativo, istituisce e disciplina lo "sportello telematico
dell'automobilista", allo scopo di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione,
alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi.
Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti dall'estero
attraverso canali d'importazione non ufficiali, nonché i veicoli usati già in possesso di documentazione di
circolazione rilasciata da uno Stato estero. Sono, altresì, escluse le registrazioni della proprietà relative a veicoli
nuovi importati dall'estero.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Ministero o Ministro, il Ministero o il Ministro dei trasporti e della navigazione;
b) A.C.I., l'Automobile club d'Italia;
c) P.R.A., il Pubblico registro automobilistico;
d) imprese di consulenza automobilistica, le imprese di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
e) sportello, lo "sportello telematico dell'automobilista" presso il quale è possibile effettuare le
operazioni di cui al comma 1.
Art. 2.
Istituzione e attivazione dello sportello
1. E' istituito lo sportello telematico dell'automobilista. Lo sportello rilascia, contestualmente alla richiesta,
i documenti di circolazione e di proprietà relativi alle operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione e
passaggio di proprietà.
2. Lo sportello può essere attivato:
a) presso gli uffici provinciali della motorizzazione;
b) presso gli uffici provinciali dell'A.C.I. che gestiscono il P.R.A.;
c) presso le delegazioni dell'A.C.I. e presso le imprese di consulenza automobilistica.
3. Lo sportello è attivato mediante un unico collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero o
con il sistema informativo dell'A.C.I. per lo svolgimento contestuale di tutte le operazioni di cui agli articoli 4 e 7.
4. Lo sportello non effettua le operazioni di rilascio della carta di circolazione di cui al comma 3
dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di aggiornamento relativo al trasferimento di
residenza delle persone fisiche.
5. Gli sportelli espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, apposito logo, il cui modello è stabilito
con decreto del Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli sportelli
sono altresì tenuti ad affiggere le tabelle che indicano l'ammontare del corrispettivo richiesto per ogni servizio reso.
Art. 3.
Sicurezza e funzionamento dello sportello
1. Le imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni dell'A.C.I. adottano ogni misura necessaria ad
assicurare, con mezzi di sicurezza graduati in relazione alla quantità di materiale da custodire per la gestione dello
sportello, la conservazione e la custodia delle targhe, delle carte di circolazione, delle etichette autoadesive e di ogni
altro materiale ad esse assegnato per la gestione dello sportello, la cui presa in carico ed il cui utilizzo sono annotati
in appositi registri, secondo le modalità indicate dal Ministero e dall'A.C.I.
2. Gli uffici provinciali della motorizzazione e gli uffici provinciali dell'A.C.I., che gestiscono il P.R.A., si
accertano del corretto funzionamento degli sportelli e della osservanza delle modalità indicate al comma 1.
Art. 4.
Procedure di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione
1. I soggetti che intendono attivare presso le proprie sedi uno sportello possono chiedere di svolgere,
limitatamente alle categorie di veicoli fissate dal Ministero:
a) le operazioni relative all'immatricolazione ed al connesso rilascio della carta di circolazione di cui
all'articolo 93, comma 2;
b) le operazioni relative al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione di cui all'articolo 94,
comma 2;
c) quelle relative alla richiesta di nuova immatricolazione;
d) quelle relative alla consegna delle targhe di cui all'articolo 101, comma 2;
e) le operazioni relative allo smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa di cui
all'articolo 102, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
2. L'ufficio provinciale della motorizzazione consente il collegamento con il C.E.D. del Ministero,
direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I., dopo aver verificato che:
a) il richiedente sia abilitato all'uso della procedura di collegamento telematico fra le imprese di
consulenza automobilistica e il C.E.D. del Ministero, denominata "prenotamotorizzazione", con un collegamento
privo di concentratori intermedi;
b) le apparecchiature descritte nella richiesta abbiano i requisiti minimi fissati dal Ministero.
3. Con il consenso al collegamento è assegnato all'impresa, mediante l'utilizzo di apposite procedure
informatiche, un quantitativo di targhe, di carte di circolazione e di etichette autoadesive in bianco, sufficiente a
coprire il fabbisogno mensile del richiedente.
4. Lo sportello, ricevuta la richiesta relativa ad una delle operazioni di cui al comma 1, accertata l'identità
del richiedente, verifica l'idoneità, la completezza e la conformità della domanda e della documentazione presentate
in conformità alle norme vigenti, nonché il versamento delle imposte e dei diritti dovuti dal richiedente, direttamente
o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I., utilizzando le apposite procedure informatiche,
provvede a trasmettere le informazioni necessarie al Centro elaborazione dati del Ministero. Le richieste non
corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti o dal contestuale
versamento degli stessi non sono prese in considerazione.
5. Il Centro elaborazione dati del Ministero, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti in
archivio, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I. consente la stampa del
documento richiesto, associando la carta di circolazione, in caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, al
primo numero di targa del lotto assegnato allo sportello.
Art. 5.
Accertamento di conformità e archiviazione
1. Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, lo sportello chiede, utilizzando le apposite procedure
informatiche, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I., al Centro
elaborazione dati del Ministero, che provvede ad inviarne copia all'ufficio provinciale della motorizzazione
competente per territorio, di stampare l'elenco dei documenti emessi dal medesimo sportello.
2. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l'elenco dei documenti
emessi dallo sportello, corredato dalle richieste presentate dagli utenti, ciascuna contenente la documentazione
prevista, ivi compresa la fotocopia del documento di identità del richiedente, e le attestazioni dei versamenti degli
importi dovuti, è consegnato al competente ufficio provinciale della motorizzazione, il quale controlla che l'elenco
corrisponda alla propria copia e, verificata la regolarità delle domande e della documentazione, provvede a
protocollarle e ad archiviarle.
3. Il documento si considera regolarmente rilasciato dallo sportello quando l'elenco in cui esso compare e la
richiesta dell'utente, corredata dalla relativa documentazione, siano stati consegnati all'ufficio provinciale della
motorizzazione nel termine di cui al comma 1 e risultino conformi alle indicazioni fornite dal Ministero.
Art. 6.
Irregolare rilascio dei documenti
1. In caso di accertata irregolarità, l'ufficio provinciale della motorizzazione cancella il documento
irregolare dall'archivio elettronico e respinge la richiesta e la documentazione. Entro l'orario di apertura al pubblico
del giorno lavorativo successivo, il documento irregolare, unitamente alle targhe nel caso di immatricolazione o di
reimmatricolazione, deve essere restituito all'ufficio provinciale della motorizzazione, il quale provvede a
distruggere il documento e, ricorrendone il caso, ad assegnare le targhe ad altro utente.
2. L'ufficio provinciale della motorizzazione, all'infruttuoso spirare del termine di cui al comma 1,
sospende l'operatività dello sportello fino alla restituzione del documento irregolare e, se del caso, delle targhe,
mentre, ove la restituzione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarità del documento,
segnala l'accaduto alle competenti autorità pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi
di polizia, per il ritiro dei documenti e, se del caso, delle targhe. Il collegamento telematico non può essere sospeso
per la prima volta, per un periodo superiore al mese e, per la seconda volta, per un periodo superiore a tre mesi.
3. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni di sospensione dell'operatività dello sportello
di cui al comma 2, i provvedimenti adottati per consentire l'apertura dello sportello decadono e lo sportello cessa di
essere operativo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano anche agli sportelli telematici istituiti presso gli
uffici provinciali dell'A.C.I., che gestiscono il P.R.A. nonché agli sportelli istituiti presso le delegazioni dell'A.C.I.
Art. 7.
Procedure di competenza del pubblico registro automobilistico
1. I soggetti che intendono attivare presso le proprie sedi uno sportello possono chiedere di svolgere:
a) le operazioni relative al rilascio del certificato di proprietà di cui all'articolo 93, comma 5, con le
connesse annotazioni dell'usufrutto, della locazione con facoltà di acquisto e della vendita con patto di riservato
dominio;
b) le operazioni relative alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti, nonché all'emissione
e al rilascio del nuovo certificato di proprietà di cui all'articolo 94, comma 1;
c) le operazioni relative alla cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati
alla demolizione, relative alla definitiva esportazione all'estero di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto
legislativo n. 285 del 1992;
d) le operazioni relative alla cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) dei veicoli e
dei rimorchi avviati a demolizione di cui all'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni.
2. Il competente ufficio provinciale dell'A.C.I. che gestisce il P.R.A. consente il collegamento con il
sistema informativo dell'A.C.I. e assegna, mediante l'utilizzazione di apposite procedure informatiche, un
quantitativo di certificati di proprietà sufficiente a coprire il fabbisogno del richiedente per il periodo di un mese. In
caso di collegamento diretto è, altresì, verificata la conformità delle linee e delle apparecchiature ai requisiti minimi
fissati dall'A.C.I.
3. Lo sportello, ricevuta la richiesta relativa ad alcuna delle operazioni di cui al comma 1, accertata identità
del richiedente, verifica l'idoneità, la completezza e la conformità della domanda e della documentazione presentate
alle norme vigenti, nonché il versamento delle imposte e dei diritti dovuti al P.R.A., direttamente o per il tramite del
Centro elaborazione dati del Ministero, utilizzando le apposite procedure informatiche, provvede a trasmettere le
informazioni necessarie al sistema informativo dell'A.C.I. Le richieste non corredate dall'attestazione dell'avvenuto
pagamento delle imposte e degli importi dovuti o dal contestuale versamento degli stessi non sono prese in
considerazione.
4. Le richieste inerenti alle formalità di registrazione nel P.R.A. sono presentate agli sportelli senza vincoli
di competenza territoriale. Ad ogni richiesta inviata telematicamente dagli sportelli, direttamente o per il tramite del
collegamento al Centro elaborazione dati del Ministero, il sistema informativo dell'A.C.I. attribuisce, in modo
automatico, un numero progressivo che vale ad individuare, cronologicamente, l'ordine di presentazione delle
richieste medesime.
5. Il sistema informativo dell'A.C.I., verificata la completezza dei dati della richiesta telematica e verificata
la congruenza con le informazioni presenti in archivio, procede all'aggiornamento della banca dati del P.R.A.
autorizzando, conseguentemente, l'emissione della stampa del certificato di proprietà presso lo sportello.
6. Entro le ore venti dei giorni lavorativi, mediante apposite procedure informatiche, lo sportello,
direttamente o per il tramite del Centro elaborazione dati del Ministero, è tenuto ad effettuare al sistema informativo
dell'A.C.I. la richiesta della stampa dell'elenco riepilogativo delle formalità trasmesse.
7. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l'elenco di cui al comma
6, unitamente alle note di formalità ed alla relativa documentazione di parte, la prova dell'avvenuto versamento
degli importi dovuti e la fotocopia del documento di identità del richiedente sono consegnati al competente ufficio
provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., il quale provvede all'espletamento dei controlli di propria competenza
e, verificata la regolarità della documentazione, provvede alla relativa archiviazione.
Art. 8.
Inidoneità o irregolarità della documentazione
1. In caso di accertata inidoneità della documentazione prodotta ovvero degli importi versati, l'ufficio
provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., sospende l'esito positivo attribuito all'operazione, opera i necessari
interventi sulla banca dati P.R.A. e ne da' comunicazione allo sportello richiedente.
2. In caso di accertata irregolarità nel rilascio della documentazione di competenza del P.R.A., lo sportello
è tenuto a provvedere al ritiro del certificato di proprietà eventualmente già consegnato alla parte ed a restituirlo al
competente ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., nel giorno lavorativo successivo, entro la fine
dell'orario di apertura al pubblico. La richiesta potrà essere definita solo a seguito di successiva ripresentazione con
contestuale integrazione della documentazione ovvero degli importi dovuti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli sportelli istituiti presso gli uffici provinciali
della motorizzazione.
Art. 9.
Irregolare rilascio dei documenti
1. L'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., trascorso infruttuosamente il termine di cui
all'articolo 7, comma 7, sospende l'operatività dello sportello fino alla restituzione del documento irregolare e, ove
la restituzione non avvenga entro il terzo giorno lavorativo successivo all'accertata irregolarità del documento,
segnala l'accaduto alle competenti autorità pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi
di polizia per il ritiro del documento stesso.
2. La sospensione dei collegamenti telematici attivati presso i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
264, e successive modificazioni, nonché presso le delegazioni A.C.I., è disposta dall'ufficio provinciale dell'A.C.I.,
che gestisce il P.R.A., per la durata massima di un mese nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, venga
accertata la prima violazione e per la durata massima di tre mesi, in caso di accertamento della seconda violazione.
3. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni di sospensione dell'operatività dello sportello
di cui al comma 2, i provvedimenti adottati per consentire l'apertura dello sportello decadono e lo sportello cessa di
essere operativo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli sportelli istituiti presso gli uffici
provinciali della motorizzazione nel senso che l'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., comunica
irregolarità al competente ufficio provinciale della motorizzazione, il quale adotta i provvedimenti conseguenti, ivi
inclusa la sospensione delle attività di sportello fino al ripristino delle necessarie condizioni di operatività.
Art. 10.
Norme transitorie e finali
1. I collegamenti telematici di cui all'articolo 2, sono attivati dall'ufficio provinciale della motorizzazione e
dall'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., secondo le direttive emanate dal Ministero e dall'A.C.I., in
modo da evitare turbative di mercato e al fine di assicurare l'apertura contemporanea di un numero di sportelli
adeguato alle esigenze del territorio.
2. Le modalità di interconnessione e le relative procedure, nonchè ogni altra misura necessaria al
funzionamento dello sportello, sono definite dal Ministero e dall'A.C.I. entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, e comunque, in modo da assicurare il funzionamento a regime del sistema, entro
sei mesi dalla stessa data.
3. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 settembre 2000
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica
BERSANI, Ministro dei trasporti e della navigazione
BIANCO, Ministro dell'interno
DEL TURCO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 5
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