Il Ministro dei lavori pubblici:
Visto l'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni, che prevede la potestà del sindaco, entro i centri abitati, di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico ambientale e naturale conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro dei beni culturali ed ambientali;
Visto l'art. 79 del suddetto decreto legislativo che impone il mantenimento dei veicoli a motore in condizioni di massima efficienza in modo da contenere l'inquinamento entro i limiti fissati dalle norme regolamentari e dai decreti di attuazione richiamati dalle stesse ovvero dalle direttive comunitarie ove direttamente applicabili;
Visto l'art. 237 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada) e successive modificazioni, e l'appendice VIII al titolo V dello stesso decreto;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992, e l'art. 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, relativi all'individuazione delle zone in cui possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994 con il quale sono stati fissati gli stati ed i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994 che fissa gli obiettivi di qualità dell'aria relativi all'inquinamento da benzene e idrocarburi policiclici aromatici;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 febbraio 1994 con il quale sono state individuate le imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione;
Vista la direttiva comunitaria 92/55 con la quale sono stati fissati i valori limite delle emissioni inquinanti allo scarico degli autoveicoli in circolazione;
Visto il decreto interministeriale emanato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità del 5 febbraio 1996, con il quale sono stati fissati i valori limite delle emissioni inquinanti allo scarico degli autoveicoli in circolazione;
Considerato che, ai fini della prevenzione degli inquinamenti, sono stati adottati da parte dei sindaci di diversi comuni ordinanze con le quali viene subordinata la circolazione di determinate categorie di veicoli al possesso di una attestazione di rispondenza delle emissioni inquinanti dei veicoli stessi a determinati livelli, previo controllo delle stesse;
Considerato che si rende necessario ed urgente disciplinare l'emanazione dei provvedimenti di cui al considerato precedente;
Sentiti i Ministri dell'ambiente, per i problemi delle aree urbane e dei beni culturali ed ambientali;
Visto il parere favorevole espresso nella seduta del 4 giugno 1998 dalla Conferenza unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
emana la seguente direttiva:
Art. 1.
I sindaci dei comuni inseriti nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento individuate dalle regioni ai sensi dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991 possono vietare la circolazione, entro i centri abitati, agli autoveicoli che non sono in grado di attestare il contenimento delle emissioni inquinanti entro i limiti previsti dal decreto interministeriale emanato in data 5 febbraio 1996 da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità in applicazione della direttiva comunitaria 92/55. Nelle regioni che non abbiano ancora provveduto alla individuazione delle suddette zone i provvedimenti di cui sopra possono essere adottati unicamente nel caso in cui sia stato accertato il raggiungimento, almeno due volte nel corso di dodici mesi, degli stati di attenzione previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994 e successivi aggiornamenti attraverso una rete di monitoraggio della concentrazione degli inquinanti o, in mancanza, attraverso una campagna di monitoraggio protratta per un periodo non inferiore a dodici mesi. L'inserimento dei centri abitati, per i quali si intende assumere il provvedimento, nelle zone a rischio o l'accertamento del raggiungimento almeno due volte nel corso di dodici mesi degli stati di attenzione costituiscono le accertate e motivate esigenze richieste dall'art. 7, comma 1, lettera b), del Nuovo codice della strada per l'emanazione dei provvedimenti.
Art. 2.
Prima di procedere all'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 1, il sindaco è tenuto a verificare l'esistenza sul territorio di propria competenza di una rete di officine, autorizzate ai sensi del successivo art. 6, sufficiente per l'effettuazione dei controlli su tutti gli autoveicoli in circolazione nel centro abitato. Analogamente, per i centri abitati posti lungo itinerari stradali, dovrà essere verificata l'esistenza di un percorso alternativo idoneo che consenta il superamento dei centri medesimi. Detto itinerario dovrà essere segnalato in corrispondenza delle intersezioni dalle quali si dirama lo stesso, mediante i segnali di indicazione e di preavviso previsti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada. In alternativa deve essere escluso dal divieto un itinerario di attraversamento del centro abitato.
Art. 3.
I provvedimenti di divieto si applicano a tutti gli autoveicoli che circolano entro il centro abitato per il quale è stato adottato il provvedimento. Dallo stesso sono esclusi gli autoveicoli del tipo omologato ai sensi della direttiva comunitaria 91/441 e successivi aggiornamenti, immatricolati da non oltre quattro anni. Sono inoltre escluse le categorie di autoveicoli che saranno individuate dal sindaco in considerazione della necessità di contemperare le esigenze di prevenzione dagli inquinamenti e di svolgimento delle attività sociali e produttive. Alla violazione del suddetto provvedimento si applica la sanzione prevista dall'art. 7, comma 13, del Nuovo codice della strada.
Art. 4.
L'emanazione dell'ordinanza di divieto di cui sopra deve essere posta a conoscenza degli utenti della strada mediante la apposizione, in corrispondenza dei segnali di inizio centro abitato, del segnale di divieto di transito di cui alla figura II.46 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada corredato di pannello integrativo riportante la scritta "eccetto veicoli autorizzati per zona bollino blu". Detto segnale di divieto dovrà essere presegnalato, mediante i segnali di indicazione e di preavviso, in corrispondenza della intersezione dalla quale si dirama il percorso alternativo individuato.
Art. 5.
testazione del rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti degli autoveicoli ai fini del divieto della circolazione degli stessi deve essere effettuata mediante l'esibizione di un bollino autoadesivo di colore blu, valido su tutto il territorio nazionale, conforme all'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 febbraio 1994, da applicare sul parabrezza dell'autoveicolo interessato e mediante il possesso di un apposito certificato dal quale si deducano la data del controllo, la targa del veicolo ed i valori delle emissioni inquinanti rilevate. Sullo stesso certificato possono essere annotati ulteriori dati (quali anno di immatricolazione, cilindrata, chilometraggio percorso, etc.) da utilizzare a fini statistici.
Art. 6.
Il bollino di cui all'articolo precedente è rilasciato dall'ufficio provinciale della M.C.T.C., ovvero dalle imprese o consorzi o società consortili previsti dall'art. 80, comma 8, del Nuovo codice della strada, ovvero dalle imprese di autoriparazione individuate dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 febbraio 1994, i quali devono esporre all'esterno dei propri locali un apposito contrassegno conforme al modello allegato. Detto contrassegno viene rilasciato, su domanda degli interessati e previa sottoscrizione di un apposito disciplinare, dal comune ovvero da un unico ente o azienda ai quali il comune abbia affidato la gestione amministrativa contabile e statistica dell'attività di controllo delle emissioni inquinanti agli scarichi degli autoveicoli in circolazione. Gli uffici provinciali della M.C.T.C., nonché le imprese o consorzi o società consortili autorizzate ad effettuare l'attività di revisione degli autoveicoli devono provvedere al rilascio del bollino blu all'atto della revisione medesima, oltrechè all'atto delle verifiche effettuate su richiesta dei proprietari degli autoveicoli.
Art. 7.
La documentazione che attesta il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti ha validità per non più di dodici mesi decorrenti dalla data di rilascio della stessa per tutti gli autoveicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 1988. Per gli autoveicoli immatricolati prima di questa data la documentazione di cui sopra ha validità semestrale.
Art. 8.
Nel disciplinare di cui all'art. 6 sono definiti gli obblighi ed i compiti che i richiedenti assumono nei confronti del comune ovvero dell'ente o azienda delegati, le modalità ed i costi di svolgimento del servizio sia nei confronti dei proprietari degli autoveicoli soggetti a controllo sia nei confronti del comune ovvero dell'ente o azienda delegati, le forme di controllo esercitate dal comune ovvero dall'ente o azienda delegati sia direttamente che mediante l'ausilio di istituti specializzati, nonché le penali da applicare in caso di inosservanza delle clausole del disciplinare fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste da norme di legge.
Art. 9.
L'attestazione è rilasciata dai soggetti indicati nell'art. 6 dopo l'effettuazione con esito positivo del controllo del rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti effettuato secondo le modalità prescritte dal decreto interministeriale emanato in data 5 febbraio da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità.
Art. 10.
Per i comuni che abbiano già adottato provvedimenti di limitazione della circolazione la presente direttiva è vincolante a decorrere dal 1° gennaio 1999.