Articolo 75
Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione.
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere
ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di
identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle
caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice.
Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di
cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è limitato al solo motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di
esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da
parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento
per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso
Ministero. Con il medesimo decreto e' indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in
serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito
dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le
modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Con lo stesso decreto e' indicata la documentazione che l'interessato deve
esibire a corredo della domanda di omologazione.
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme
specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità
tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di
sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i
quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per
l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere
l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236,
secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei
decreti medesimi.
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed
entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati
dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di
installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o
regolamenti.
3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono
effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento
per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per
trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a
servizio di linea per trasporto di persone di cui all'art. 87, sono soggetti
all'accertamento di cui al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata
da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di
reciprocità.
6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il
successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità
previste nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.