Testo unificato
(11 marzo 2009)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE
CAPO I
MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285
Art. 8 (ex Art. 6).
(Modifica all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di velocità dei veicoli).
1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «di marcia,» sono inserite le seguenti: «dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,»;
b) al comma 6-bis le parole «o di dispositivi» sono sostituite dalle seguenti: «e di dispositivi»;
c) al comma 9, le parole da: «da euro 370 a euro 1.458» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti «da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi»;.
d) al comma 9-bis, le parole «da euro 500 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 800 a euro 3.200».
e) è aggiunto in fine il seguente comma «12-bis. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e secondarie non comunali ai Corpi e ai servizi di polizia municipale di cui al comma 1, lettera e), dell’articolo 12 è precluso l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni».