Nel malaugurato caso in cui il veicolo venga rubato, l'intestatario deve provvedere subito a denunciare il furto alle autorità di Pubblica sicurezza. Dopo la denuncia, è necessario ottemperare ad alcune norme che ci consentono di evitare problemi per il futuro. Vediamo, dunque, i passi da seguire per essere in regola.
Annotazione del P.R.A.
Innanzitutto è necessario recarsi al P.R.A. per richiedere la "Annotazione di perdita di possesso", la cui registrazione è indispensabile per sospendere, per i periodi successivi a quelli in corso, l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica (bollo). Se l'intestatario è in possesso del certificato di proprietà, la richiesta di annotazione della perdita di possesso può essere effettuata utilizzando la nota sul retro del certificato di proprietà. Se il certificato di proprietà si trovava all'interno del veicolo quando è avvenuto il furto, ed è stato quindi rubato, occorre utilizzare un modello di note libere in distribuzione presso il P.R.A. In entrambi i casi, al modulo di presentazione deve essere allegata, in originale o in copia conforme all'originale, la denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza. In alternativa può essere presentata la dichiarazione sostitutiva di resa denuncia. Nel secondo caso la denuncia deve fare esplicito riferimento anche al furto del certificato di proprietà. Una volta espletata la pratica, il P.R.A. rilascia un certificato di proprietà aggiornato, da cui risulta l'avvenuta annotazione del furto, un documento indispensabile nel caso di eventuale ritrovamento del veicolo.
SOMME DOVUTE PER L'ANNOTAZIONE AL PRA DEL FURTO DEL VEICOLO Emolumenti ACI
7,44 euro
Imposta di bollo per trascrizione al PRA
29,24 euro (in caso di utilizzo del CdP)
43,86 (in caso di utilizzo del modello NP3-B)
Le pratiche auto possono essere svolte, oltre che di persona curando direttamente i vari adempimenti, anche tramite le agenzie, comprese le Delegazioni ACI: in questo caso si paga, oltre al costo “vivo” della pratica, anche il servizio di intermediazione che è offerto in regime di libero mercato.
E se il veicolo viene ritrovato
In questo caso, entro 40 giorni dal ritrovamento, deve essere richiesta al P.R.A. l'annotazione del "rientro in possesso". La pratica deve essere obbligatoriamente presentata quando sia stata annotata una precedente perdita di possesso.
La pratica al P.R.A.
La documentazione da presentare è la seguente:
Certificato di Proprietà su cui è stata annotata la perdita di possesso;
provvedimento emesso dalle Autorità competenti con il quale si dispone la riconsegna del veicolo;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si dichiari la causa del rientro in possesso da parte dell'intestatario o dell'acquirente
N.B.
In mancanza del Certificato di Proprietà è necessario presentare una denuncia di smarrimento dello stesso: in tal caso per la presentazione della pratica va utilizzato il mod. NP-3.
SOMME DOVUTE PER L'ANNOTAZIONE AL PRA DEL RIENTRO IN POSSESSO DEL VEICOLO Emolumenti ACI
7,44 euro
Imposta di bollo per trascrizione al PRA
29,24 euro (in caso di utilizzo del CdP)
43,86 (in caso di utilizzo del modello NP-3B)
Le pratiche auto possono essere svolte, oltre che di persona curando direttamente i vari adempimenti, anche tramite le agenzie, comprese le Delegazioni ACI: in questo caso si paga, oltre al costo “vivo” della pratica, anche il servizio di intermediazione che è offerto in regime di libero mercato.